Personale

Comunicazioni obbligatorie, concorsi, riposi padre lavoratore, sanzioni disciplinari

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Sospesa l'entrata in vigore dei nuovi standard per le comunicazioni obbligatorie
Con decreto direttoriale del 18 novembre 2019 n. 847, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha sospeso l'entrata in vigore dei nuovi standard del sistema informativo, con riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione. Pertanto, l'aggiornamento dei modelli concernenti le comunicazioni obbligatorie che era stato fissato per il prossimo 21 novembre dal decreto Anpal del 31 ottobre 2019 n. 465 , è posticipato a nuova data.

Prova preselettiva: no alla fissazionedi criteri aggiuntivi rispetto alla lex specialis
Il ricorso di alcuni candidati a una procedura concorsuale esclusi all'esito della fase preselettiva, per avere imposto la commissione giudicatrice, in sede di fissazione dei criteri per lo svolgimento della prova preselettiva, che avrebbero superato la fase solo i candidati che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30, è stato accolto dal Tar Veneto - sezione I - con la sentenza n. 1139 del 25 ottobre 2019.
Tale clausola, però, non era prevista nel bando di concorso, essendo indicato che avrebbero superato la prova i 100 migliori classificati e i pari merito dell'ultimo posizionato. L'introduzione postuma della soglia di 21/30 ai fini del superamento della prova preselettiva, soglia non contemplata nella lex specialis, aveva finito per precludere l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte d'esame mentre, stando alla previsione della stessa lex specialis, gli stessi avrebbero dovuto prendervi parte. Quindi, «il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva».

Le istruzioni dell'Inps sui riposi giornalieri del padre lavoratore
Con la circolare del 18 novembre 2019 n. 140 sul diritto alla fruizione dei riposi giornalieri previsto dall'articolo 40 del Dlgs 151/2001, l'Inps ha fornito le istruzioni nel caso di un padre lavoratore dipendente, anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma. Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Permangono, invece, queste indicazioni fornite nella circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come «aggiuntive» rispetto alle ore previste dall'articolo 39 del del Dlgs 151/2001 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di «aggiungere» ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Procedimento disciplinare e irrilevanza pubblicità codice disciplinare
«Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole espulsive), che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario ai «minimo etico» o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare prevista dall'articolo 55 del Dlgs n. 150/2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta».
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione - sezione lavoro - con la sentenza del 07 novembre 2019 n. 28741, con la quale ha confermato il licenziamento irrogato a un lavoratore soggetto a procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; il lavoratore aveva lamentato delle presunte carenze nell'iter del procedimento sanzionatorio (oltre la mancata affissione del codice disciplinare), facendone discendere l'illegittimità della sanzione espulsiva.

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