Personale

Danno erariale e all'immagine per il dipendente che in malattia prolungata pratica sport

di Vincenzo Giannotti

Pugno di ferro della Corte dei conti dell'Umbria (sentenza n. 79/2019) che ha condannato per danno erariale e all'immagine il dipendente pubblico che, in malattia prolungata per causa di servizio, svolgeva attività sportive incompatibili con le indicazioni mediche ricevute. In altri termini, i giudici contabili hanno ritenuto che i pubblici dipendenti, affetti da patologie simili a quelle del convenuto, ben possono prestare la propria attività lavorativa specie se la medesima non appare più onerosa di quella posta in essere nel corso della partecipazione alle gare sportive, potendo considerare quest'ultime anche come causa di aggravamento delle sue condizioni di salute. Pertanto, tutto il periodo di malattia, dove il dipendente ha ricevuto piena remunerazione, ha rappresentato il danno erariale. A questo va aggiunto anche quello all'immagine, impiegando per analogia i medesimi criteri utilizzati dal legislatore per la lotta ai cosiddetti «furbetti del cartellino (articolo 55-quinques, comma 2, e 55-quater, comma 3-quater, del Dlgs 165/2001), pari a sei mensilità dello stipendio.

La vicenda
Un dipendente della Polizia di Stato è stato portato in giudizio dalla Procura contabile per il risarcimento del danno erariale equivalente alla malattia prolungata per causa di servizio (esonerata da visita fiscale), in considerazione del concomitante svolgimento di attività sportive. A dire della Procura, l'allontanamento del dipendente, non per lo svolgimento di attività curative o terapeutiche ma per la partecipazione a competizioni sportive, è assimilabile a una condotta assenteista ingiustificata. Per queste attività, inoltre, è stato possibile accertare che fossero incompatibili con lo stato di malattia. Il dipendente ha sostenuto, invece, a propria difesa che il proprio stato di salute sarebbe stato incompatibile con l'attività di servizio ma non con la partecipazione alle gare.

La conferma del danno erariale e all'immagine
Per i giudici, la difesa del dipendente è inaccettabile. Infatti, l'allontanamento del dipendente dalla propria abitazione, durante il congedo straordinario per motivi di salute, è ammessa in circostanze eccezionali e straordinarie come il sottoporsi a cure specialistiche o trattamenti medici, non certo per partecipare ad attività ludiche, sportive, e comunque rischiose o aventi carattere tale da non essere allineate all'obiettivo del ripristino delle migliori funzionalità corporee e della guarigione. D'altra parte, il dipendente pubblico in congedo straordinario deve comportarsi in buona fede sforzandosi di raggiungere una guarigione il più possibile immediata e durevole. Al contrario, il dipendente si è comportato non agevolando il percorso di cura e, peraltro, potendo avere un ruolo di concausa nell'eventuale aggravamento della patologia, così come certificato dalla documentazione medica depositata.
In definitiva, il danno erariale è pari alle remunerazioni ricevute durante il periodo di malattia, ben potendo il dipendente prestare servizio in attività sicuramente meno impattanti rispetto a quelle sportive. Oltre al danno erariale, è possibile stimare equo il danno all'immagine quantificato in sei mensilità del dipendente, facendo riferimento per analogia a quanto stabilito dal legislatore in casi sovrapponibili di violazione delle assenze dal servizio anche se, a dire del collegio contabile, questa quantificazione pecchi per difetto.

La sentenza della Corte dei conti Umbria n. 79/2019

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