Personale

L'amministrazione militare può negare il trasferimento per «104» se non ci sono posti in organico

di Ulderico Izzo

È legittimo respingere la domanda di assegnazione temporanea per l'assistenza di un familiare disabile (legge 104/1992) se non ci sono posizioni organiche vacanti, previste per il ruolo e il grado, nella sede richiesta. Lo ha stabilito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, di Bolzano, con la sentenza n. 286/2019.

Il fatto
Un militare della guardia di finanza ha impugnato, dinanzi alla giustizia amministrativa, il diniego della domanda di trasferimento temporaneo presentata ai sensi della legge 104/1992.
Il rigetto della domanda è dovuto al fatto che, nelle sedi indicate dal militare, non c'è carenza di organico nella categoria di riferimento.

La sentenza
La decisone del Tribunale bolzanino è stata adottata sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'amministrazione militare, nel vagliare le istanze di trasferimento per assistenza a disabile, mantiene un margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative. Discrezionalità che trova il proprio addentellato normativo nella espressione ove possibile, inserita in via incidentale nell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992.
Il Collegio, secondo pacifica giurisprudenza, ha ritenuto legittimo il provvedimento di non accoglimento della domanda di assegnazione temporanea per l'assistenza di un familiare portatore di handicap ove manchino posizioni organiche vacanti, previste per il ruolo e il grado, nella sede richiesta.
Infatti, sul piano operativo la pretesa del militare che effettivamente assiste un parente handicappato alla scelta della sede di lavoro può perciò trovare accoglimento solo se risulta compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell'amministrazione di appartenenza.
Nel caso del trasferimento straordinario basato sulla legge 104/1992, che avendo come causa ragioni assistenziali e solidaristiche, può essere richiesto in qualsiasi momento a prescindere da ogni anzianità di servizio e da ogni pur minima pregressa permanenza nella stessa sede da parte del richiedente, l'amministrazione deve sì in primis riscontrare la vacanza di un posto organico nel comando di appartenenza ma, non potendosi arrestare a questo riscontro di ammissibilità, deve poi anche tenere presenti le esigenze del comando richiesto, nell'ottica di una disamina approfondita delle complessive esigenze organizzative del Corpo e delle sue articolazioni.

La sentenza del Tar Bolzano n. 286/2019

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