Personale

Enti non obbligati a finanziare la previdenza complementare della polizia locale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il contratto del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 ha il grande merito di aver definito, con l'articolo 56-quater, una nuova e specifica disciplina che chiarisce, in modo espresso, anche alla luce dei dubbi interpretativi sorti nel tempo in relazione all'evoluzione contenutistica della legislazione in materia, le possibili modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il comma 1 dell'articolo ha così previsto che «i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio... ». Ma l'inciso utilizzato dalla disposizione contrattuale «sono destinati» si configura come un obbligo per gli enti di destinare una quota dei proventi contravvenzionali al finanziamento di forme di previdenza integrativa?
Questa la domanda formulata da un ente locale all'Aran.

La risposta
La risposta è contenuta nel parere CFL58. In primo luogo, l'Aran ha evidenziato che la disciplina contrattuale non può in alcun modo discostarsi dalla cornice regolativa dettata dall'articolo 208 del decreto legislativo 285/1992.
La norma in questione consente agli enti locali la destinazione di una quota di proventi a misure di assistenza e previdenza (quale appunto la previdenza complementare) per i dipendenti dei corpi di polizia provinciale e municipale, al fine di compensare le condizioni di maggior disagio - sotto il profilo della sicurezza e della salute - in cui operano in generale tali dipendenti. Per attuare la potestà, così come previsto al comma 5 dell'articolo 208, l'ente locale deve adottare, secondo l'autonomia discrezionale riconosciuta dalla legge, una delibera di giunta con efficacia limitata nel tempo (coincidente con l'esercizio finanziario annuale), non necessariamente ripetibile, deliberando le relative quote di ripartizione delle risorse disponibili, tra le diverse finalità stabilite dalla legge, tenendo conto dei vincoli di destinazione stabiliti.
Dunque, dal quadro normativo e contrattuale sopra delineato, l'Aran afferma che non sussiste alcun obbligo da parte degli enti di destinare una quota dei proventi delle entrate da sanzioni dal codice della strada alla previdenza integrativa dei propri dipendenti appartenenti al corpo di polizia locale.
Già in passato la magistratura contabile (Corte dei conti della Liguria nel parere n. 6/2008) aveva avuto modo di rilevare che gli enti locali possono liberamente individuare quali spese (e in quale misura) finanziare con il 50 per cento delle entrate da violazioni del codice della strada, purché venga rispettata la finalità dell'articolo 208 ovvero accrescere la sicurezza sulle strade.

Il parere dell'Aran

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