Personale

Retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti in convenzione: il punto dell'Aran

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Se da una parte l'intento dell'articolo 17, comma 6, del contratto del 21 maggio 2018 è stato quello di risolvere alcune problematiche applicative insorte sulla base dell'originaria regolamentazione (articoli 14 e 13 del contratto 22 gennaio 2004) e di incentivare forme di utilizzo parziale del personale, dall'altra parte la sua concreta applicazione non è stata così semplice, come dimostrano le diverse richieste di parere rivolte dagli enti all'Aran .
L'Aran, a fine anno, ha pubblicato l'orientamento applicativo CFL59 con il quale ha colto l'occasione per riepilogare tutte le regole da seguire per calcolare correttamente la retribuzione di posizione e di risultato nell'ipotesi dell'incarico di posizione organizzativa condiviso con un'altra amministrazione.

La condizione fondamentale, affinché possa trovare applicazione la particolare disciplina contenuta nell'articolo 17, comma 6, del contratto del 21 maggio 2018, è la sussistenza della contestuale titolarità in capo al medesimo dipendente di due diverse e distinte posizioni organizzative, una presso l'ente di appartenenza e l'altra presso l'ente che lo utilizza a tempo parziale o presso il servizio in convenzione. Verificata questa condizione l'ente di appartenenza continua a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri dallo stesso stabiliti, riproporzionati in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico.
Mentre l'ente utilizzatore, con oneri a proprio carico, corrisponde al dipendente:
a) le retribuzioni di posizioni e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso lo stesso stabiliti;
b) l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo non superiore al 30% della stessa, calcolata nel suo valore pieno;
c) le retribuzioni di cui alle lettere precedenti (a e b) devono essere riproporzionate in relazione al numero delle ore che il dipendente effettivamente è chiamato a rendere presso l'ente utilizzatore.

L'Aran ricorda che per la quantificazione della retribuzione di risultato non possono più trovare applicazione le vecchie regole dettate dall'articolo 14, comma 5, del contratto del 22 gennaio 2004 (da un minimo del 10% a un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento). Pertanto, anche nell'ipotesi di dipendenti in convenzione con contestuale conferimento della titolarità di due posizioni organizzative trovano applicazione esclusivamente le regole previste dall'articolo 15, comma 4, del contratto del 21 maggio 2018 (che prevede di destinare a tal fine una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse stanziate per tutte le posizioni organizzative, i cui criteri sono definiti in sede di contrattazione integrativa).

L'orientamento applicativo CFL59

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