Personale

Perde le ferie il dipendente che consapevolmente non le ha utilizzate

di Pietro Alessio Palumbo

Il rispetto del diritto alle ferie del dipendente non può estendersi fino al punto di costringere il dirigente a imporre ai suoi lavoratori di fruire del congedo annuale retribuito. Il dirigente deve piuttosto permettere ai dipendenti di godere delle ferie dando prova di aver esercitato tutta la possibile diligenza. Niente da fare dunque, ferie perse se il lavoratore non comprova le esigenze di servizio che gli hanno impedito di richiederne l'utilizzo. In altre parole il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore, liberamente e consapevolmente, non ne abbia goduto. Secondo il Tar Valle D'Aosta, sentenza n. 1/2020, sono queste le corrette coordinate costituzionali ed è questo il miglior bilanciamento dei principi fissati dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La vicenda
La vicenda ha luogo in un istituto penitenziario contraddistinto da storica carenza di figure apicali. Una carenza scarsità di organico che aveva generato ripercussioni sull'orario di lavoro della dipendente, costretta a garantire la propria presenza presso l'istituto ben oltre l'orario di servizio effettuando talvolta anche 41 ore di straordinario mensile, nonché a rimandare le ferie nonostante il formale invito dell'amministrazione a fruirne. Anzi, a seguito di alcuni controlli risultava un pregresso periodo di congedo ordinario maturato e non fruito risalente ad anni addietro pari a un totale di 173 giorni. Di conseguenza, l'amministrazione emanava un ordine di servizio che disponeva la perdita delle ferie dei due anni più risalenti e la fruizione d'ufficio del congedo dei due anni precedenti a quello in corso. Veniva inoltre sollecitata la programmazione delle ferie dell'anno in corso e di quello precedente.

La decisione
Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare, poiché trova fondamento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. L'essenza del diritto è consentire al lavoratore di riposarsi dall'esecuzione dei compiti attribuiti, godendo di un periodo di relax e svago. Per altro verso, il datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite, invitandolo a farlo, se necessario formalmente, e nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile, del fatto che, se non se ne fruisce, le ferie vanno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. In un equilibrato contemperamento dei principi, il rispetto di questo onere del datore di lavoro non può "dilatarsi" sino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori l'effettivo esercizio delle ferie annuali retribuite.
Il punto che rimarca la sentenza del Tar nel caso in esame è che non risulta presentata alcuna istanza di ferie, né documentazione comprovante l'impossibilità di godere dei benefici a causa delle questioni di servizio. Per cui, per il Tar, non è possibile giustificare la mancata fruizione delle ferie per "motivate" esigenze di servizio. A supporto dela decisione la normativa che stabilisce il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie, a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta volontaria del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore.

La sentenza del Tar Valle D'Aosta n. 1/2020

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