Personale

Assunzioni nella polizia municipale, deroghe solo per un risparmio utile

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la Delibera n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, ha evaso una richiesta di parere riguardo l'applicazione dell'articolo 35 bis, Dl 113/2018 e, in particolare, se sia possibile assumere, a tempo indeterminato, personale di Polizia Municipale nel limite della spesa sostenuta, per detto personale, nell'anno 2016, indipendentemente dalla causa che ne abbia determinato, negli anni successivi al 2016, la cessazione (pensionamento, trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, mobilità etc.).
A giudizio della Corte, l'articolo 35-bis, quale norma derogatoria per le assunzioni di personale della Polizia Locale, individua - come disciplina oggetto di deroga - l'articolo 1, comma 228, Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
In relazione a ciò, deve ritenersi che la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 35-bis operi sulla ordinaria capacità assunzionale, di cui all'articolo 3, comma 5, Dl 90/2014, legata anche ai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio, in rapporto all’impossibilità di innalzare il tetto della spesa di riferimento, costituito dal limite della spesa sostenuta per il personale di Polizia Locale nell’anno 2016. La Corte ha richiamato il parere di cui alla deliberazione n. 90/2019 della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, reso proprio sulla medesima problematica interpretativa, il quale ha specificato che i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile, perché il loro costo permane per la Pubblica Amministrazione, per cui non si può far valere la deroga prevista dalla Legge di bilancio 2016.
Prevale, quindi, la deroga prevista dall'articolo 1, comma 228 citato rispetto al divieto di cui all'articolo 14, comma 7, Dl 95/2012, in quanto se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica superiore a quello del 2016 per la categoria di personale in comparazione.
In ogni caso, la limitazione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 35-bis opera soltanto per l'ipotesi in cui l'Ente abbia deciso di avvalersi dello speciale regime derogatorio ivi disciplinato.
Nel caso in cui, invece, che l'Ente decida di applicare la disciplina ordinaria del turn over, prevista dall'articolo 3, comma 5, Dl 90/2014, lo stesso potrà computare nel budget assunzionale complessivo anche le cessazioni intervenute nel 2018 nell'ambito del personale assegnato all'area della vigilanza ed attenersi alle corrispondenti regole di dettaglio.
Pertanto, l'applicazione della nuova disciplina implica, innanzitutto, l'individuazione, per l'anno 2019, di due distinti budget assunzionali: uno specifico per il personale della polizia municipale, ove l'Ente si avvalga della disciplina derogatoria, da fissare alla spesa sostenuta per tale personale nel 2016 ed uno relativo al restante personale, in applicazione del regime ordinario.
In ultimo, la Corte ha precisato che il quesito posto può essere evaso soltanto ribadendo e meglio enunciando il criterio “sostanzialista” (per la contabilità pubblica), nel senso che l’assunzione è possibile soltanto se la “modifica” (mobilità, passaggio da full time a part time ecc.) comporti un risparmio utile.

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