Personale

Salario accessorio, incremento proporzionale se il personale in servizio è aumentato

di Arturo Bianco

Le regole per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata del 2020 sono le stesse dell'anno precedente, salvo l'aumento che deve essere disposto dagli enti in cui il numero dei dipendenti cresce rispetto al 2018. Per cui appare necessario che le amministrazioni locali diano corso rapidamente alla formazione del fondo, adempimento che costituisce il presupposto essenziale per l'avvio della contrattazione decentrata. Una sollecitazione suggerita fortemente dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Da ultimo si devono ricordare quelle del Piemonte n. 182/2019 e del Molise n. 1/2020. In particolare la prima solleva dei forti dubbi di legittimità sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa cosiddetta tardiva, intendendo come tale quella che si conclude nella parte finale dell'anno.

I dubbi
Dobbiamo ovviamente considerare consolidata la lettura che nell'anno successivo non si può contrattare per quello precedente e che, in questi casi, si applicano le disposizioni del contratto nazionale che consentono di spostare unicamente le risorse di parte stabile non utilizzate e i principi dettati dall'armonizzazione dei sistemi contabili sulle risorse che possono essere considerate come fondo pluriennale vincolato, su quelle che vanno nell'avanzo di amministrazione vincolato e su quelle che vanno in economia di bilancio.
I dubbi sulle modalità di applicazione dell'incremento nel caso di aumento del personale in servizio non devono spingere le amministrazioni a ritardare la costituzione del fondo.
Gli enti, sia per la parte stabile che per quella variabile, devono applicare le regole dettate dal contratto del 21 maggio 2018. Per cui, nella parte stabile - ma all'interno del tetto del salario accessorio - devono essere inseriti in aumento i risparmi derivanti dalle cessazioni avvenute nel 2018 di personale che godeva della retribuzione individuale di anzianità e/o di assegni ad personam. Per il resto si devono riproporre integralmente le altre voci della parte stabile del fondo 2019, quindi l'unico importo consolidato del fondo 2017, il differenziale delle progressioni economiche (nello stesso importo del 2019, che ricordiamo doveva essere maggiore di quello del 2018) e l'aumento di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2015. Nel fondo di parte stabile vanno anche le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalità negli enti in cui esse non erano già state spese effettivamente per queste finalità e a condizione che fossero già state previste nei fondi degli anni precedenti. Nella parte variabile occorre, in particolare, decidere la utilizzazione di somme fino allo 1,2% del monte salari 1997, nonché l'implementazione con risorse collegate alla realizzazione di specifici obiettivi, anche di mantenimento. Occorre inoltre ricordare che tutte le somme destinate alla incentivazione del personale previste da disposizioni di legge, comprese quelle per le funzioni tecniche, devono essere inserite nel fondo.

Incremento in misura proporzionale
Gli enti in cui si registra un aumento del numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio al 31 dicembre 2018 devono dare corso all'incremento in misura proporzionale, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del Dl 34/2019, come interpretato dal decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 3 settembre 2019 per le Regioni e dall'analogo emanando provvedimento per i Comuni. In questi provvedimenti è inserita la previsione per cui la diminuzione del personale in servizio non deve determinare un corrispondente taglio del fondo. Occorre ricordare che devono essere forniti dei chiarimenti, in particolare sui seguenti aspetti: se il personale in servizio deve essere calcolato come dato medio dell'anno o nel numero presente al 31 dicembre, se i dirigenti sono compresi, se il personale a tempo determinato è o meno da includere nella base di calcolo, nonché se queste somme vanno a incremento della parte stabile o di quella variabile del fondo. Ma ciò non deve costituire un motivo per rinviare la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio del personale.

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