Personale

Scorrimento delle graduatorie, per quelle del 2011 assunzioni da completare entro il 30 marzo

di Arturo Bianco

Le pubbliche amministrazioni possono dare corso ad assunzioni attraverso l'utilizzazione per scorrimento di graduatorie proprie o di altro ente, ma devono evitare di alterarne l'ordine. L'utilizzazione per scorrimento è subordinata all'attestazione che il posto non è di nuova istituzione né si tratta della trasformazione di un posto esistente. Il ricorso a graduatorie di altri enti, una volta che le relative procedure si siano concluse, deve essere limitato solamente a casi eccezionali. Seguendo queste indicazioni dovranno muoversi le amministrazioni che vogliono utilizzare questo metodo di assunzione che presenta il vantaggio di celerità e riduzione dei costi e dell'impegno organizzativo, anche se si dà corso all'assunzione di persone che non sono vincitrici del concorso, ma solamente idonee.

La validità delle graduatorie
La legge di bilancio 2020, per la terza volta in un anno, ha cambiato i termini di validità delle graduatorie concorsuali nelle Pa: per cui lo scorrimento può essere effettuato solamente per quelle che sono ancora valide. Si deve prudenzialmente intendere il termine fissato, ad esempio quello del 30 marzo per le graduatorie approvate nel 2011, come una scadenza entro cui le procedure di assunzione devono essere completate e non solo avviate.
La stessa legge ha disposto l'abrogazione del divieto di utilizzazione per scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi a partire dal 2019, "dimenticandosi" però di abrogare espressamente anche le norme che successivamente hanno attenuato questo vincolo per la sostituzione dei vincitori dei concorsi e per il personale educativo e docente degli enti locali. Ma si deve ritenere che si possa dare queste disposizioni come abrogate in modo implicito.

Pa convenzionate
Entro il periodo di validità le graduatorie possono essere utilizzate per scorrimento sia dall'ente che ha indetto le procedure sia da altre Pa che si convenzionano con quello. La convenzione in via eccezionale può essere stipulata anche dopo la conclusione del concorso. Come ci ha ricordato la sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto (delibera n. 290/2019 sul Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'11 ottobre), lo scorrimento è espressamente vietato dall'articolo 91, comma 4, del Dlgs 267/2000 per i posti di nuova istituzione e per quelli che sono frutto trasformazione dei posti esistenti. Il divieto non può essere considerato in alcun modo abrogato, neppure a seguito della nuova nozione di dotazione organica introdotta dal Dlgs 75/2017. Questo divieto vale, ovviamente, non solo nel caso di scorrimento della propria graduatoria, ma anche di quella di altra amministrazione.

Divieto di alterare l'ordine
Occorre prestare particolare attenzione a che le amministrazioni non alterino l'ordine delle graduatorie nella assunzione per scorrimento, cosa che per esempio si realizza indicendo «manifestazioni di interesse» aperte agli idonei di graduatorie di altre Pa a prescindere dalla posizione nella graduatoria. Occorre ricordare che un ente può unicamente convenzionarsi con un'altra amministrazione per dare corso all'utilizzazione nell'ordine previsto. Peraltro, nel caso in cui l'intesa venga raggiunta dopo la conclusione della procedura concorsuale, quindi conoscendo l'ordine della graduatoria, è necessario che ci si dia preventivamente un criterio oggettivo per la scelta dell'ente con cui convenzionarsi. Basta ricordare, non a caso, che il tema delle assunzioni di personale è dalla legge 190/2012 considerato tra le materie a elevato rischio di corruzione. In ogni caso, non ci sono norme che consentano di effettuare una selezione che possa consentire l'assunzione di personale che non è collocato nella posizione iniziale degli idonei: in questo modo infatti si sceglie il dipendente violando l'ordine della graduatoria ed alterando gli esiti della procedura concorsuale.

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