Personale

Sulla trasparenza per i dirigenti una battaglia infinita (e inutile)

di Andrea Ziruolo (*) e Marco Berardi (**)

I termini e le modalità di applicazione disciolunati dall'articolo 14 del Decreto Trasparenza (Dlgs 33/2013) sono ormai da tempo oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali per dirimere l'oggettivo contrasto tra applicazione della trasparenza amministrativa quale strumento di prevenzione della corruzione nell'ente locale e tutela della privacy dei soggetti sui quali ricade l'obbligo di pubblicazione.

L'ultimo capitolo di un romanzo lungo 3 anni (ovvero dall'entrata in vigore della riforma Madia con il Dlgs 97/2016) sembrava essere stato la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 laddove è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del Decreto Trasparenza nella parte in cui prevede che «le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f)» (del Decreto Trasparenza) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi «quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La stessa sentenza poneva fine all'annoso dibattito dichiarando altresì non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis del Decreto Trasparenza, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera c) dello stesso decreto legislativo, anche per i titolari di incarichi dirigenziali. Questi incarichi vanno considerati a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione richiamate nella pronuncia.

Al fine di fornire un indirizzo operativo a quanto previsto dalla Corte costituzionale, nel mese di giugno 2019, con la delibera n. 586 l'Anac interpreta la sentenza n. 20/2019 estendendo gli obblighi di pubblicazione e fornendo ulteriori precisazioni sulla delibera 1134/2017 relativamente ai criteri e modalità di applicazione dell'articolo 14, comma 1, 1- bis e 1-ter su richiamati e agli enti richiamati dall'articolo 2-bis del decreto.

L'Anac ha di fatto precisato che la «temporanea sospensione degli obblighi a seguito della sentenza della Corte costituzionale è decaduta con efficacia retroattiva comportando l'obbligo in capo ai soggetti obbligati di provvedere alla pubblicazione dei dati anche per gli anni pregressi, prevedendo un'attività di vigilanza sul punto a decorrere da 3 mesi dalla pubblicazione della delibera n. 586 del 2019» ovvero a partire dal 19 ottobre 2019.

Con l'entrata in vigore della legge 162/2019, il cosiddetto «decreto milleproroghe» si assiste di fatto ad una ulteriore proroga in merito agli obblighi di pubblicazione in riferimento all'articolo 14. Difatti, come si legge nell'articolo 1, comma 7, del decreto, «Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto» ovvero, vengono a mancare i presupposti per l'applicazione della «Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico» e non vengono applicate le «sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici». Tale ulteriore proroga rimanda difatti alla necessità di un regolamento, di emanazione ministeriale, da adottare entro il 31 dicembre 2020, all'interno del quale saranno individuati i dati richiesti dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, comprese le posizioni organizzative equiparate.

Il Decreto Milleproroghe invita anche al rispetto di tre criteri da rispettare in fase di stesura dei regolamenti ovvero:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati in base al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
b) previsione che i dati indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Sebbene sia quindi ben chiara la linea di indirizzo da parte del Legislatore, come si evince dagli ultimi eventi dopo l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, la parola fine all'annoso contrasto tra i limiti della trasparenza e tutela della privacy sembra ancora lontana da una conclusione. Le amministrazioni pubbliche, rimangono pertanto in attesa di ulteriori indicazioni da parte del governo centrale il quale risulta sempre più appesantito dal monitoraggio e controllo e dalle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione del Decreto Trasparenza e ai limiti dalla normativa europea sulla tutela della privacy. Ai posteri l'ardua sentenza.

(*) Professore ordinario di economia delle aziende pubbliche presso l'università Gabriele d'Annunzio, presidente Comitato scientifico dell'Ancrel

(**) PhD candidate in Accounting Management and Business Economics, Vice Presidente commissione enti locali Odcec Pescara

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