Personale

Illegittima la progressione interna con un solo candidato al concorso

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la sentenza n. 600/2020, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, ha affermato che nei concorsi per soli titoli questi ultimi hanno rilevanza come requisiti di ammissione, ma la loro valutazione non può sottrarre il candidato al vaglio selettivo/comparativo, finalizzato alla verifica della effettiva idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti professionali.

Il fatto
La vicenda riguarda un dipendente di ruolo del Comune di Ofena con qualifica C2, il quale, avendo superato - quale unico partecipante - un concorso per titoli riservato al personale dipendente, era stato inserito nella qualifica di istruttore direttivo amministrativo, stipulando il nuovo contratto cat. D1. Successivamente, la Giunta comunale ha disposto l’annullamento della procedura concorsuale e della sua nomina, con conseguente risoluzione del contratto stipulato e rientro nel profilo professionale C2.
Tale determinazione, assunta dall'organo di governo in sede di autotutela, trovava il suo fondamento nella presa d'atto che:
a) la procedura era stata concretamente priva di effettiva selettività;
b) la Commissione giudicatrice aveva operato con solo due dei prescritti tre componenti;
c) il periodo di prova aveva avuto esito negativo.
Il dipendente ha, pertanto, presentato ricorso, contestando l'incompetenza ad agire della Giunta, in virtù del principio della separazione dei poteri, poiché, ai sensi dell'articolo 107, Dlgs 267/2000 (Tuel), si trattava di una determinazione rimessa alla competenza gestionale del Dirigente, ovvero, nel caso in esame, del Segretario comunale. Altresì, l'appellante ha eccepito che: la riduzione a due componenti della Commissione giudicatrice era stata motivata dalla circostanza che il terzo membro di diritto era lo stesso appellante, il quale aveva, per ovvi motivi, dovuto astenersi; in assenza di valutazioni comparative, per la mancanza di altri concorrenti, la Commissione si era limitata alla verifica dei titoli; l'annullamento della procedura risultava tardivo, rispetto al termine di 45 giorni fissato dal Segretario generale per l’eventuale revisione. Il Tar Abruzzo, Sezione Prima, con la sentenza n. 508/2009, ha respinto il ricorso e il dipendente lo ha riproposto innanzi al Consiglio di Stato.

Le considerazioni della Corte
La Corte, preliminarmente, ha osservato che il “principio di selettività” sta alla base delle procedure concorsuali, anche se preordinate alla mera progressione interna nell'ambito della medesima area e fascia di appartenenza. A maggior ragione, detto principio, che ha fondamento costituzionale (cfr. artt. 3, 51 e 97 Costituzione), deve operare in presenza di una procedura selettiva preordinata alla progressione verticale ed alla conseguente attribuzione di una qualifica superiore, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Entrando nel merito, il Collegio ha evidenziato come le circostanze, che il concorso fosse riservato al solo personale interno e che l’appellante fosse l’unico partecipante, non potessero giustificare l'elusione del criterio della effettiva selettività dell’accesso alle qualifiche superiori, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione nella delibera oggetto di impugnativa. La Corte costituzionale ha, più volte, stigmatizzato la prefigurazione di procedure selettive interne, non aperte all’effettivo confronto concorrenziale e potenzialmente idonee a favorire prassi, illegittime, di passaggio automatico a posizioni superiori, senza adeguate verifiche attitudinali, né accorgimenti idonei ad assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico (cfr., ex permultis, Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 177). Tale principio vale anche nelle ipotesi di concorso per soli titoli, altrimenti la procedura selettiva, in presenza di un unico candidato, consisterebbe in una mera ed implausibile certificazione di una sorta di "vittoria annunciata". Con riferimento alla tardività del provvedimento di annullamento, la Corte ha rilevato la natura pacificamente ordinatoria del termine di cui all’articolo . 21-nonies, Legge 241/1990, nella formulazione operante ratione temporis acti, in quanto il decorso del tempo opera solo quale ragione di progressiva maturazione e consolidamento degli affidamenti degli interessati.
In ultimo, il Collegio non ha ritenuto rilevanti le censure incentrate sulla pretesa incompetenza della Giunta comunale, poiché la decisione appare sostanzialmente corretta e, in presenza delle riscontrate illegittimità, ad esito doveroso e vincolato, anche in virtù del canone antiformalistico fissato dall’art. 21-octies della citata legge 241/1990 (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2013, n. 2602).

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