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Polizia locale, le festività infrasettimanali possono essere escluse dall'orario di servizio dei turnisti

di Consuelo Ziggiotto

L'esclusione delle festività infrasettimanali dall'orario di servizio non comporta il venire meno della sussistenza dell'organizzazione per turni negli altri giorni della settimana in cui ricade la festività infrasettimanale. Questo il contenuto di un parere dell'Aran (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 gennaio) in risposta al quesito di un sindaco che ha chiesto all'Agenzia se possa ritenersi legittima l'esclusione di tutte le festività infrasettimanali, dall'organizzazione del servizio della Polizia locale, conservando l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, nei restanti giorni della settimana.
La risposta dell'Agenzia è innovativa nella parte in cui accoglie l'esclusione delle festività infrasettimanali dall'orario di servizio. La reale portata dell'innovazione è ben compresa nella precisazione puntuale dell'Agenzia in cui rimanda all'autonomia gestionale dell'ente, questa opzione, quella cioè di escluderle dall'orario di servizio.
La premessa distingue l'orario di servizio dall'orario di lavoro: l'uno afferisce a un aspetto organizzativo di competenza dell'ente, l'altro all'obbligazione contrattuale di ciascun lavoratore in ordine al periodo di tempo giornaliero/settimanale durante il quale il lavoratore assicura la propria prestazione lavorativa.
Nell'orario di servizio è individuato il tempo nel quale è assicurata la funzionalità del servizio stesso. Le valutazioni dell'ente, operate nel rispetto delle competenze attribuite dal regolamento degli uffici e dei servizi, volte ad escludere le festività infrasettimanali dall'orario di servizio, attengono all'autonomia gestionale con conseguente assunzione di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, per soddisfare il quale, è stato scelto negli altri giorni della settimana, lo strumento giuridico del turno.

La risposta delle organizzazioni sindacali
Il parere ha condotto a ritenere superati i precedenti dell'Aran al riguardo. Superamento improprio laddove si asserisce che l'orario di lavoro può non ricomprendere le festività per qualsiasi tipologia di lavoratore, compresi i dipendenti che articolano il proprio orario su turni. L'Agenzia infatti distingue tra orario di servizio e orario di lavoro, individuando la possibilità di escludere le festività infrasettimanali dall'orario di servizio e non già dall'orario di lavoro. L'esclusione delle festività infrasettimanali dall'ordinario orario di lavoro, in relazione all'interruzione del servizio, corrisponderebbe al diritto al compenso per lavoro straordinario ovvero riposo compensativo in caso di prestazione lavorativa eccezionalmente resa durante la stessa festività. L'orientamento genera dubbi a fronte di un posizionamento molto diverso assunto dell'Agenzia nel passato recente, dove la scelta di escludere dall'organizzazione per turni le giornate festive infrasettimanali si precisava non essere consentita dalla disciplina contrattuale.
Ultimo ma non per importanza, la previsione dell'esclusione delle festività dal turno, legata a un'autonoma scelta dell'Amministrazione, non disciplina in maniera unilaterale l'istituto e non garantisce un'applicazione omogena non essendo una previsione contrattuale specifica peraltro volutamente non accolta dalle parti nell'ultima tornata contrattuale, nel rispetto del contenuto degli atti di indirizzo che volevano chiarita definitivamente la previsione che la prestazione lavorativa in turno, svolta in giornata festiva è ordinaria giornata di lavoro.

Il problema del debito orario
Il tema non è, quindi, se le festività infrasettimanali possono essere escluse dall'orario di servizio. L'Agenzia si è espressa chiaramente nel merito, rinviando scelte e responsabilità all'ente. Il tema è un altro, ed è quello del debito orario, tema da sempre irrisolto, generatore di conflitti e di pretese non soddisfatte.
Se è legittimo escludere la festività infrasettimanale dall'orario di servizio, nella settimana in cui ricade la festività, l'orario di lavoro derivante dall'obbligazione contrattuale si rappresenta come assolto dopo aver prestato servizio per 30 ore settimanali? Oppure il lavoratore turnista deve rendere l'ordinaria prestazione lavorativa di 36 ore nei restanti giorni della settimana?
In questo complicato ambito si inserisce il tema del diritto soggettivo a non lavorare le festività riconosciuto dall'articolo 5 della legge 260/1949. Questo diritto, alla luce della più recente giurisprudenza, trova peculiare applicazione nel pubblico impiego attesa la parziale delegificazione che subisce la fonte legale, laddove il Dlgs 165/2001 rinvia in via esclusiva alla contrattazione collettiva il compito di definire il trattamento economico dei lavoratori e laddove l'agenzia stessa ha sempre chiarito che la festività ricadente all'interno del turno di lavoro di rappresenta come ordinaria giornata lavorativa, dando diritto alla sola indennità di turno e non al riposo compensativo.
Il parere non dirime ogni dubbio e si presuppone riesca a inserirsi coerentemente nel contesto dei numerosi pareri dell'Aran in materia. Chiarire senza ogni ragionevole dubbio che le festività infrasettimanali influenzano il debito orario dei lavoratori turnisti nello stesso modo in cui le stesse influenzano il debito orario dei lavoratori non turnisti contribuirebbe a dare corretta applicazione al reticolato normativo.
Tuttavia, l'applicazione della fonte legale è oggetto di competente interpretazione in primis del Dipartimento della Funzione pubblica, un intervento della quale in materia, sarebbe auspicato e auspicabile.

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