Personale

Per le ferie solidali dei dirigenti occorre attendere il nuovo contratto

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Tra le maggiori novità contenute nel contratto del personale del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 vi è senza dubbio la disciplina delle «ferie e riposi solidali» (contenuta nell'articolo 30) che consente ai dipendenti con figli minori, che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori. La tornata contrattuale del comparto 2016/2018 ha, così, dato concreta attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 24 del Dlgs 151/2015 (decreto attuativo del «Jobs Act»), che concede ai dipendenti, su base volontaria e a titolo gratuito, di "passare", in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, sia le giornate di ferie, sia le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

Ma i dirigenti delle funzioni locali, in assenza di una specifica regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale, possono cedere le proprie ferie e festività ad altri colleghi? Questa la domanda formulata da un ente locale all'Aran. La risposta è contenuta nel parere AII 140. L'Agenzia esclude, data la mancanza di una regolamentazione contrattuale, che i dirigenti delle funzioni locali possano cedere ferie e festività ad altri dirigenti e al personale non dirigente.

D'altronde la stessa disposizione legislativa prevede che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro «nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».

Con molta probabilità, almeno leggendo la bozza del contratto nazionale del triennio 2016/2018 trasmessa dall'Aran alle organizzazioni sindacali di categoria a dicembre dello scorso anno, l'istituto potrà a breve vedere la luce anche per il personale dirigente.

Dunque, solo con una specifica disciplina contrattuale il dirigente potrà cedere le proprie ferie. Naturalmente, come viene precisato, il dirigente potrà cedere solo le ferie che sono nella propria disponibilità in quanto eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire (articolo 10 del Dlgs 66/2003).

L'Agenzia coglie l'occasione per ricordare come la situazione di ferie maturate in anni precedenti e non fruite entro i termini contrattuali massimi deve considerarsi una «situazione patologica» e in quanto tale deve, utilmente e tempestivamente, essere adottato uno specifico piano di smaltimento delle ferie pregresse, idoneo anche a non determinare ricadute sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ufficio di attuale assegnazione del dipendente.

Nel caso di ulteriore inerzia del dirigente nella fruizione delle ferie pregresse o, comunque, di mancata predisposizione o condivisione del piano di smaltimento ferie, la disciplina dell'articolo 2109 del codice civile consente all'ente, nella sua veste di datore di lavoro, anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.

L'orientamento applicativo dell'Aran

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