Personale

Stabilizzazione precari della scuola, il risarcimento ulteriore non è escluso ma va provato

Nelle ipotesi di reiterazione di contratti per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sia con riferimento al personale docente che al personale Ata, la stabilizzazione acquisita attraverso l'operare dei diversi strumenti «selettivi-concorsuali» «deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso». Nelle suddette ipotesi, inoltre, «l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danno ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sula lavoratore», il quale non beneficia di alcuna agevolazione probatoria. Queste, in sintesi, sono le conclusioni cui è giunta la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 3472, depositata martedì scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno precisato la portata della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell’8 maggio 2019 causa C-494/17, cosiddetto caso Rossato (si veda l'edizione del 9 maggio 2019), e gli effetti della stabilizzazione del personale precario, sia docente che Ata, avvenuta sia prima che dopo la legge 107/2015, cosiddetta Buona Scuola.


Il caso
All'origine della decisione c'è la vicenda che ha coinvolto un assistente scolastico precario il quale, a seguito della reiterazione di diversi contratti a termine, citava in giudizio il Miur, inizialmente, per ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e il risarcimento del danno subito a causa di tale abuso.
Successivamente, dopo essere stato immesso nei ruoli del Miur, nel giudizio di legittimità il dipendente Ata proseguiva la causa insistendo sul suo diritto al risarcimento del danno, che, a suo dire, non sarebbe venuto meno anche nell'ipotesi della intervenuta stabilizzazione. In particolare, il ricorrente chiedeva alla Corte di cassazione di fare luce sugli effetti e sulle conseguenze della stabilizzazione dei docenti e del personale Ata disposta con la legge 107/2015 e sull'impatto della sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea del 9 maggio 2019 causa C-494/17, secondo la quale la stabilizzazione dei docenti precari della scuola non deve essere necessariamente accompagnata da un risarcimento.

La decisione
I giudici di legittimità accolgono l'invito del ricorrente e con una lunga sentenza fanno il punto della situazione sulla questione del precariato scolastico, rievocando i principali interventi giurisprudenziali sul tema, sia nazionali che europei. In particolare, la Suprema corte ritiene che le conclusioni cui è giunta la Corte europea nel caso Rossato, relative al piano straordinario di assunzioni previste per il personale docente precario e alla adeguatezza della misura della stabilizzazione, sono valide anche per il personale Ata. Per il Collegio, infatti, la scelta del legislatore di autorizzare il Miur ad adottare solo per i docenti il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 «non ha affatto lasciato il personale Ata senza tutele», in quanto per detto personale opera sia il Fondo previsto dall'articolo 1 comma 132 della stessa legge che il piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006, oltre al fatto che sia per il personale docente che per quello Ata la legge 107/2015 ha sancito la «definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite».
Ciò è valso a«garantire la funzionalità del sistema scolastico e a dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e a evitarne la ricostituzione», rendendo non del tutto aleatoria la stabilizzazione.
Ciò posto, puntualizza la Corte, «l'avvenuta stabilizzazione non preclude affatto la proponibilità della domanda per il risarcimento dei danni diversi e ulteriori rispetto a quello esclusi dalla immissione nei ruoli». Tuttavia, l'onere di allegazione di prova e di danni ulteriori grava sul lavoratore che non è beneficiario di alcuna agevolazione probatoria. Nel caso di specie, concludono i giudici, stante la stabilizzazione ottenuta, il lavoratore non ha allegato e provato la sussistenza di uno specifico danno ulteriore, sicché il suo ricorso deve essere respinto.

La sentenza della Corte di cassazione n. 3472/2020

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