Personale

Assemblee sindacali, accesso online all'Inps, scadenza del contratto e periodo di comporto

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Indizione di assemblee sindacali
A chi spetta la convocazione delle assemblee sindacali? Secondo la Corte di cassazione, sezione lavoro, il diritto d'indire assemblee, previsto dall'articolo 20 della legge n. 300/1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della Rsu stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970. È questo quanto ha affermato la cassazione nella sentenza n. 2862/2020, in relazione al ricorso di un sindacato avverso la presunta condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro che non aveva autorizzato lo svolgimento di un'ora di assemblea retribuita, convocata solo da una parte dei componenti della Rsu, tutti eletti in una sola lista.

Previdenza, accesso ai servizi online dell'Inps, utilizzo Cie
L'Inps ha emanato il messaggio n. 227/2020, con il quale ha comunicato che, oltre alle credenziali Pin, Cns e Spid, sarà possibile accedere a tutti i servizi online tramite la nuova carta di identità elettronica 3.0 (Cie).
La nuova carta di identità elettronica è un documento personale che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Si può accedere al servizio con uno smartphone Android, scaricando l'app «Cie ID», oppure da un pc dotato di lettore Nfc, installando il «Software CIE» dal sito dedicato.

Termine del contratto a tempo determinato
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2534/2020, ha esaminato il ricorso di una lavoratrice avverso il termine apposto al proprio contratto, poi prorogato da parte dell'ente datore di lavoro.
Secondo i giudici, «nell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, la specificazione delle ragioni giustificatrici ex articolo 1 del Dlgs 368/2001 può risultare "per relationem" anche da altri testi richiamati nel contratto di lavoro, ma l'indicazione deve essere circostanziata e puntuale e deve trattarsi di documenti accessibili agevolmente al lavoratore. Ciò, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di queste ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto».

Malattia conseguente a infortunio sul lavoro e comporto
«Le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'articolo 2110 codice civile, sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione a essa e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 del codice civile».
È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2527/2020, con la quale ha accolto il ricorso di un datore di lavoro avverso la decisione di una corte d'appello che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato a una dipendente, per superamento del periodo di comporto.

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