Personale

Danno erariale al direttore che si autoliquida la retribuzione di risultato senza ok dell'Oiv

di Alberto Ceste

Ai sensi del combinato disposto del Dlgs 150/2009 e degli articoli 6 e 7 dello stesso contratto individuale di lavoro stipulato tra l’Ente Parco Nazionale ed il suo Direttore si ha che, quest’ultimo deve risarcire l’Ente per danno erariale se si liquida acconti della retribuzione di risultato senza il previo giudizio positivo sulla propria performance da parte dell'Organismo interno di valutazione (Oiv). Lo ha deciso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 12/2020.

I fatti di causa
La Procura Regionale per la Sardegna ha citato in giudizio il Direttore sopra indicato, al fine di ottenerne la condanna al pagamento a favore del menzionato Ente Parco Nazionale della somma complessiva pari alla somma degli importi che il medesimo si è autoliquidato a titolo di anticipo delle indennità di risultato per gli anni 2014-2015, comprensiva degli oneri previdenziali e di quelli relativi all’Irap sostenuti dall’Enti, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
Il tutto, senza avere ottenuto il preventivo e necessario giudizio positivo sulla performance assegnatagli dall’Organismo Indipendente di Valutazione (Oiv).

I motivi dell’atto di citazione

A sostegno della propria richiesta, la Procura attrice ha evidenziato che:
- per l’anno 2014, il convenuto non ha raggiunto il risultato minimo per il riconoscimento della premialità; per l’anno 2015, antecedentemente alla determinazione di autoliquidazione dell’anticipazione sull’indennità di risultato, non era stata ancora conclusa la procedura di valutazione, poi terminata con un giudizio altrettanto negativo; per la frazione dell’anno 2016 oggetto di contestazione, il giudizio dell’Oiv è stato nuovamente negativo;
- dal quadro normativo applicabile non emerge la possibilità oggettiva di erogare degli acconti nelle more della valutazione dell’Oiv;
- il Direttore, nella sua funzione apicale, non poteva non conoscere la normativa vigente d è evidente come lo stesso abbia posto in essere “… atti non consentiti in violazione di obblighi derivanti dal rapporto d’impiego con l’Ente ovvero una condotta che non può non qualificarsi gravemente colposa se non addirittura dolosa”.

La sentenza
Il Collegio ha accolto tutte le richieste della Procura attrice, condividendo l’impianto accusatorio sia sulla sussistenza del danno erariale sia in odine all’elemento psicologico della colpa grave del convenuto.
In particolare, la Corte, rilevato che la corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, in base al Dlgs 150/2009 ed agli articoli 6 e 7 dello stesso contratto individuale di lavoro, presuppone la previa verifica, valutazione e giudizio positivo degli obiettivi raggiunti, l’autoliquidazione degli acconti non può trovare affatto spazio giuridico.
Le somme riscosse dal Direttore, tenuto poi conto anche dell’accertato mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per gli anni in considerazione, sono state dallo stesso indebitamente conseguite e costituiscono fonte di danno erariale per l’Ente Parco Nazionale.
Anche sotto il profilo della contestata colpa grave non residua alcun dubbio, in quanto il Direttore:
- con inescusabile negligenza ha adottato atti contrari agli obblighi derivanti dal proprio rapporto d’impiego;
- anche dopo che è intervenuta la valutazione negativa dell’Oiv e così acclarata definitivamente la non spettanza delle indennità percepite, egli non si è peritato di restituire all’Ente alcunché, dimostrando in tal modo “… il consapevole intendimento … di violare la normativa vigente al fine di soddisfare un interesse esclusivamente personale”.

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