Personale

Ferie, aziende speciali, prescizione dei contributi e collocamento in disponibilità

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Imposizione unilaterale delle ferie
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 3476/2020, ha analizzato la richiesta di risarcimento del danno inoltrata da due dipendenti, per mancata tempestiva collocazione in ferie da parte del datore di lavoro. In particolare, il comune datore di lavoro, dopo avere ricevuto nel settembre 2005 la segnalazione che un dipendente, agente di polizia municipale, aveva chiesto di essere collocato a riposo, con determinazione di novembre 2005 poneva in ferie continuative il dipendente, per un periodo di oltre 8 mesi, a fine carriera.
Allo stesso modo, anche un altro dipendente, che si trovava in analoga situazione, veniva collocato d'autorità in ferie prolungate, a fine carriera, da novembre 2005 a giugno 2006.
I due dipendenti hanno chiesto il risarcimento del danno e, i Giudici hanno affermato che il mancato esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere unilaterale di disporre la fruizione delle ferie nell'anno di maturazione (o nel primo semestre dell'anno successivo) determina l'obiettivo inadempimento contrattuale e il diritto dei dipendenti a vedersi risarcito il danno da mancata collocazione tempestiva in ferie.

Regime del personale delle aziende speciali
Alla Corte dei conti della Lombardia è stato sottoposto un quesito in merito ai costi di personale delle aziende speciali, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008.
Con la deliberazione n. 7/2020 i magistrati contabili hanno ritenuto che l'interpretazione della norma in questione deve necessariamente considerare la portata «finalistica» del concetto di «riduzione della spesa di personale», da perseguire attraverso una molteplicità di azioni, pur unitariamente considerate nella loro finalità, quali il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
Ad avviso del Collegio risulta, inoltre, immanente al concetto stesso di «riduzione» una valenza necessariamente «relazionale» che sembra non poter prescindere, in assenza di specifici parametri di riferimento posti di volta in volta dallo stesso legislatore, dalla complessiva spesa di personale gravante sull'ente interessato al momento dell'assunzione delle misure prescritte dalla norma.

Prescrizione dei contributi nella gestione dei dipendenti pubblici
L'Inps, con la circolare n. 25/2020, ha fornito ulteriori chiarimenti per la valorizzazione dei periodi retributivi per i quali la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici risulti prescritta e le indicazioni delle modalità operative per garantire la copertura dei periodi assicurativi applicando i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 1338/1962, in materia di costituzione di rendita vitalizia.

Messa in disponibilità dei dipendenti e obblighi del datore di lavoro
L'articolo 33 del Dlgs 165/2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge 183/2011, pone uno specifico onere a carico del datore di lavoro pubblico il quale, prima di collocare in disponibilità il personale eccedente, è tenuto a verificare la possibilità del reimpiego, non solo presso la stessa amministrazione ma anche presso altri enti; l'ampia dizione utilizzata dalla disposizione - personale che non sia possibile collocare diversamente - «ricostruisce in maniera chiara e inequivoca l'obbligo dell'amministrazione, imponendo a quest'ultima (...) di tentare ogni possibile riutilizzazione di questo personale prima del collocamento in disponibilità, attraverso qualunque forma utile a raggiungere l'obiettivo (...) e pertanto, qualora venga contestata la legittimità dell'atto, grava sulla Pa l'onere di dimostrare l'impossibilità di una ricollocazione alternativa nonché l'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto al successivo articolo 34».
Sono queste le conclusione della Corte di cassazione, sezione lavoro, contenute nell'ordinanza n. 3475/2020, con la quale ha accolto il ricorso di un dirigente provinciale, disapplicando la delibera di giunta con la quale era stato collocato in disponibilità (articolo 33, comma 7, del Dlgs 165/2001), e aveva condannato l'amministrazione a reintegrarlo e a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni non percepite.

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