Personale

Incarichi a contratto, «no» al recesso automatico in caso di decadenza anticipata del sindaco

di Michele Nico

Gli incarichi a contratto (articolo 110 del Tuel) per compiti tecnici e gestionali, ai quali si può far ricorso soltanto per esigenze di carattere temporaneo e non connesse allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente, hanno una durata massima non eccedente il mandato elettivo del sindaco, ma non sono oggetto di decadenza automatica in caso di cessazione anticipata del mandato.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4194/2020 ritorna sul delicato tema degli incarichi a tempo determinato per l'esercizio di funzioni dirigenziali, puntando in questo caso l'attenzione su un particolare aspetto del rapporto di lavoro che può essere fonte di responsabilità per gli organi di governo locale.

La decisione
Il ricorrente, dopo un periodo di collaborazione coordinata e continuativa presso un Comune pugliese, era stato assunto dall'ente con un contratto a tempo determinato in qualità di dirigente degli affari finanziari e del personale.
Al primo contratto della durata di 6 mesi aveva fatto seguito un altro contratto di durata quinquennale, ma dopo le dimissioni del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale il rapporto di lavoro era proseguito per qualche tempo, fino alla risoluzione anticipata del contratto decisa unilateralmente con delibera della giunta comunale, in base all'articolo 110 del Tuel, là dove esso dispone che gli incarichi a contratto non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
Di qui l'avvio di un contenzioso promosso dal funzionario, che in primo grado e in appello ha ottenuto la condanna del Comune al risarcimento del danno per illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro.
L'ente locale ha poi proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, che ha confermato in pieno la condanna dei giudici e ha rigettato il gravame sulla base delle seguenti argomentazioni.

I presupposti applicativi
Si premette che l'istituto previsto dall'articolo 110 del Tuel ha carattere eccezionale rispetto alle ordinarie modalità di reclutamento del personale della Pa ed è subordinato alla dimostrazione analitica della necessità per l'ente di dotarsi di figure in possesso di alta specializzazione, non rinvenibili nei ruoli della macrostruttura.
Di regola, infatti, i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo devono trovare risposta nella programmazione triennale del fabbisogno del personale o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno, secondo il noto principio di autosufficienza organizzativa.
Muovendo da queste considerazioni, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ma a condizione che il conferimento dei relativi incarichi abbia luogo secondo i canoni di legittimità, imparzialità e buon andamento della Pa (articolo 97 della Costituzione), arginando il carattere fiduciario e discrezionale nella scelta dei soggetti individuati.

Il risarcimento del danno
La pronuncia rievoca un pacifico orientamento secondo cui il limite temporale degli incarichi a contratto non legittima l'ente pubblico a dichiararne la decadenza automatica in caso di cessazione anticipata del mandato, là dove l'incarico dirigenziale abbia a oggetto l'esercizio di funzioni operative e gestionali.
In questo caso il recesso anticipato è senz'altro illegittimo e comporta un risarcimento del danno comprensivo della retribuzione di posizione in quanto, scrivono i giudici, «in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ipotesi di illegittimità del recesso anticipato da un contratto a termine del dirigente, le conseguenze risarcitorie vanno commisurate non al solo trattamento economico fondamentale ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo recesso dal rapporto e che sarebbe stata percepita sino alla scadenza».

L'ordinanza della Corte di cassazione 4194/2020

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