Personale

Coronavirus/2 - Amministrazioni alla prova di assenze e attività essenziali

di Arturo Bianco

I dipendenti che non sono indispensabili per lo svolgimento delle attività essenziali nelle Pa e per i quali non si può fare ricorso al lavoro agile o al telelavoro, vanno considerati assenti, anche attraverso il collocamento d'autorità in ferie, ovvero la loro assenza deve essere considerata comunque come servizio prestato, visto che è connessa all'epidemia? É questo un tema che si sta concretamente ponendo in molte Pa e che la recente e, per molti aspetti, assai utile direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 non chiarisce. Il problema è strettamente connesso alla necessità di individuare nelle singole amministrazioni le attività che hanno un carattere essenziale, sia per il contrasto alla emergenza, sia per il funzionamento dell'ente, sia per l'erogazione dei servizi.

L'articolo 19 del Dl 9/2020, comma 3, stabilisce che «i periodi di assenza ... imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico … costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge», salva la non erogazione della indennità sostitutiva di mensa, dal che peraltro sembra doversi trarre la conseguenza che le altre indennità devono continuare a essere erogate. La disposizione è stata adottata in una fase in cui la presenza di zone rosse era circoscritta. Ma che cosa succede adesso in un Comune per i dipendenti che non sono preposti allo svolgimento delle attività essenziali e che non possono svolgere la loro prestazione con il cosiddetto lavoro agile o con il telelavoro e ai quali l'ente ordina di non recarsi in ufficio?

La Direttiva della Funzione pubblica invita a limitare la presenza dei dipendenti nelle sedi e a utilizzare strumenti ulteriori, tra i quali a titolo esemplificativo, indica «la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro». Come si vede non è citata direttamente la possibilità di collocare d'autorità in ferie i dipendenti, così come non si stabilisce alcunchè nel caso di dipendenti che non hanno la possibilità di assentarsi.
Ricordiamo che in termini generali i dirigenti, in quanto soggetti dotati dei poteri e delle capacità dei privati datori di lavoro, possono collocare il personale in ferie anche d'autorità, così come per esigenze di servizio possono differirne la concessione. L'elemento di criticità è costituito dalla considerazione che, sulla base della disposizione, si può sostenere che l'assenza dal lavoro è dovuta a un provvedimento dettato dall'ente per contrastare l'epidemia da Coronavirus e, quindi, che questo personale deve essere equiparato a quello in servizio, soprattutto nel caso in cui è l'ente a disporre la chiusura dei propri uffici non essenziali.

Un altro aspetto su cui mancano indicazioni univoche è costituito dalla individuazione dei servizi essenziali che devono essere garantiti sia con riferimento alla emergenza epidemiologica in atto, sia alle esigenze dell'ente, sia ai servizi erogati ai cittadini. Sicuramente nei comuni lo stato civile e, anche se in misura minore, l'anagrafe, nonché la vigilanza, l'assistenza sociale, le manutenzioni, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'approvvigionamento idrico, i cimiteri, devono essere ritenuti come servizi essenziali. Così come il protocollo, la gestione degli stipendi, la gestione contabile, l'economato, il provveditorato, la gestione degli strumenti informatici devono essere giudicate come attività indispensabili per il funzionamento dell'ente. Ma la questione si pone per lo svolgimento di attività strettamente connesse a richieste dei cittadini e degli utenti e per i quali il legislatore pone dei termini spesso vincolanti per la risposta, ad esempio le autorizzazioni commerciali, edilizie, etc.

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