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Coronavirus/4 - Permessi «104», i giorni aggiunti sono 12 in totale da fruire anche a ore

di Consuelo Ziggiotto

Il numero di giorni di permesso retribuito stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Questa la previsione contenuta all'articolo 24 del Dl 18/2020 e confermata nel messaggio Inps n. 1281 del 20 marzo (con l'allegato). Si tratta di 12 giornate in totale, ulteriori rispetto alle 3 mensili ordinariamente spettanti, da fruire tra i mesi di marzo e aprile.

La formulazione letterale definitiva del disposto non riporta, come faceva invece la bozza del decreto, la parola "mensili". Il dettaglio aveva ragionevolmente condotto a ritenere che si trattasse di 12 giornate aggiuntive per ciascun mese di riferimento, e non già complessive.

Chiarito che si tratta di 12 giornate ulteriori rispetto alle ordinarie, non si può escludere che le stesse siano fruite in parte nel mese di marzo e in parte nel mese di aprile, anche in porzioni non equivalenti. Vale a dire che il soggetto richiedente, ad esempio, potrebbe richiedere la fruizione di 2 giorni nel mese di marzo e i restanti dieci aggiuntivi, nel mese di aprile, così come potrebbe fruirli tutti consecutivamente nello stesso mese.

La previsione è rivolta non soltanto ai familiari che si prendono cura di un congiunto gravemente disabile ma anche ai disabili che godono dei permessi a tutela della loro stessa grave disabilità, pur essendo disciplinati al comma 6 dell'articolo 33 della legge 104/1992. Questo in ragione del rinvio che il comma 6 dell'articolo 33 della legge 104/1922 opera all'articolo 33, comma 3, citato nella disposizione del decreto «Cura Italia».
Questa esplicita previsione tuttavia non è contemplata nel messaggio Inps, non essendo indicati tra i beneficiari, i disabili portatori di grave handicap.

La ratio del nuovo istituto si prefigge di realizzare il contenimento del contagio, garantendo la possibilità di limitare al massimo i movimenti e garantendo altresì maggior tutela agli individui più esposti al rischio. Parrebbe maggiormente coerente alla ratio della norma, la fruizione a giornate intere. Le istruzioni dell'Inps precisano invece che i permessi sono frazionabili anche in ore.
In relazione alla tutela riconosciuta ai soggetti disabili, la previsione contenuta all'articolo 24 del Dl 18/2020, va letta congiuntamente all'articolo 26, comma 2, del Dl, dove prevede per i dipendenti pubblici in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la possibilità di equiparare il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del Dl 9/2020.

Ultimo ma non meno rilevante, alla luce delle previsioni contenute all'articolo 55, comma 9, del contratto 21 maggio 2018, il numero di giornate eccedenti, introdotte dal decreto «Cura Italia», va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro in regime di part time verticale. La previsione contrattuale dispone di applicare il criterio di proporzionalità in base alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In relazione alla regola del riproporzionamento, soccorrono le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 3114/2018.
La domanda di permesso è infine presentata alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Il problema del personale sanitario
Il secondo periodo dell'articolo 24 del Dl 18/2020 dispone che il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti dello Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità. L'aspetto riveste il carattere di forte criticità non già negli enti locali, quanto nelle strutture socio sanitarie che ospitano gli anziani, le aziende dei servizi alla persona, le Ipab che utilizzano il contratto funzioni locali e che vedono impiegati in servizio, personale sanitario.
Operatori socio sanitari, infermieri, psicologi e fisioterapisti sono da considerarsi personale sanitario, d'altra parte, nel contesto attuale, anche la figura degli educatori, in relazione all'impegno ricreativo maggiore che è loro richiesto, dettato dall'isolamento familiare degli anziani ospiti delle strutture, sono da ritenersi personale la cui presenza in servizio diventa non derogabile e strettamente legata all'emergenza sanitaria in corso.
Riveste pertanto il carattere di legittimità, la mancata concessione di detti benefici da parte del responsabile, laddove si prefiguri una impossibilità di attendere agli standard minimi regionali di assistenza e laddove la presenza in servizio sia da ritenersi indifferibile in ragione della stretta funzionalità alla gestione dell'emergenza.

Il messaggio Inps n. 1281/2020

L'allegato

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