Personale

Coronavirus/1 - L’esenzione dal servizio è l’extrema ratio: decide il dirigente con atto motivato

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

La parola d'ordine è: tutti a casa. E per raggiungere lo scopo si può arrivare a esentare i dipendenti dal servizio attivo, senza ripercussioni sulla loro retribuzione.

La prima «avvisaglia» di questa possibilità era contenuta nell'articolo 19, comma 3, del Dl 9/2020 dove si stabilisce che oggetto del beneficio sono i periodi di assenza imposti con provvedimenti adottati per combattere il diffondere dell'epidemia (articolo 3, comma 1, del Dl 6/2020). Quest'ultima norma prevede l'emanazione dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze dei Presidenti delle Regioni, che si sono susseguiti in questi giorni. In sostanza, quindi, sulla base del decreto 9/2020, solo le assenze dovute a chiusure di servizi, disposte dai Presidenti, potevano essere oggetto di equiparazione. Ne consegue che la misura non poteva essere applicata qualora lo stop degli uffici fosse stata disposta dall'ente interessato.

Con l'articolo 87 del Dl 18/2020 cambia l'impostazione di base e oggi è la singola amministrazione che si assume l'onere della decisione in merito. Come detto (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 marzo), i datori di lavoro pubblici individuano i dipendenti addetti ai servizi indifferibili che richiedono la presenza in sede, mentre per i restanti lavoratori viene adottato lo smart working. Quando anche questo non è possibile, si devono svuotare gli zainetti dei dipendenti delle ferie pregresse, del congedo, delle banche delle ore e altri strumenti simili previsti dal contratto ovvero ricorrere alla rotazione. Percorse tutte queste strade e avendo prosciugato tutto il possibile, si può procedere all'esenzione dal servizio. Il provvedimento non può che essere di competenza dirigenziale ovvero, dove mancano queste figure, del responsabile di servizio, in quanto si tratta di gestione del rapporto di lavoro. L'atto in questione deve essere motivato e, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni singolo dipendente, andando a certificare che l'attività che svolge non è indifferibile, che non può essere svolta in lavoro agile e che lo stesso lavoratore ha esaurito tutte le ferie pregresse, usufruite anche se non richieste, il congedo e gli altri strumenti richiamati.

A questo punto, in applicazione dell'articolo 87, comma 3, del Dl 18/2020 se ne può disporre l'esenzione dal servizio. Come risulta evidente è l'ultima spiaggia, dopo aver concretamente effettuato ogni tentativo per applicare quanto descritto. E questo in quanto l'esenzione è parificato al servizio prestato e, quindi, è assistita dalla retribuzione piena, con eccezione dell'indennità sostitutiva della mensa. Si discute se al dipendente spettino anche tutte quelle voci retributive che sono legate alla presenza, quali l'indennità condizioni di lavoro o il turno, in quanto l'Aran, per orientamento costante, ne ha sempre negato il riconoscimento in caso di servizio non effettivo.

É evidente che la norma deve interessare un numero molto limitato di dipendenti e non può rappresentare lo strumento per ristorare solo l'aspetto economico a fronte di una generalizzata mancata prestazione seppure la causa dell'assenza risulti indiscutibile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©