Personale

Concorsi, legittima la revoca fino alla stipula del contratto di lavoro

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 230/2020, ha chiarito che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'amministrazione di intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a una rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva.

Il fatto
Dopo aver bandito un avviso di selezione per operatori tecnici, la pubblica amministrazione ha successivamente deciso di revocarlo, per via di una sopravvenuta norma che non permetteva di procedere a nuove assunzioni e per sopravvenute ragioni di tutela del pubblico interesse legate a esigenze di risparmio.
Il decreto di revoca è stato impugnato dagli interessati dinanzi al Tar Sicilia prima e la Corte di giustizia amministrativa della Regione Sicilia poi ottenendo in entrambi i gradi il rigetto del ricorso.

La decisione
Il collegio giudicante, ha chiarito in primo luogo che il bando con cui è indetto un concorso pubblico deve essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla la legge 241/1990 non soggiace all'obbligo motivazionale, al quale non si applicano le garanzie partecipative e che alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche l'atto contrario con cui la pubblica amministrazione revoca il bando.
Il sopravvenire di ulteriori norme è un valido motivo per non dare seguito al bando con le relative assunzioni. E in realtà si tratta di una motivazione dotata di particolare rilevanza poiché si inserisce in un mutare complessivo dello scenario normativo regionale e nazionale che consente di definire la scelta operata dall'amministrazione regionale quasi come obbligata.
Nei concorsi pubblici, solo a partire dall'atto di nomina dei vincitori e dalla stipula del contratto di lavoro individuale, la posizione giuridica dei partecipanti da interesse legittimo ovvero di mera aspettativa diventa di diritto soggettivo.
Deve pertanto ritenersi che, in capo all'amministrazione, prima che sorga una posizione di diritto soggettivo, permanga una ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale.

La sentenza della Cgars n. 230/2020

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