Personale

Coronavirus - Rafforzate le regole di tutela dei disabili

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

La conversione in legge n. 27 del 24 aprile 2020 del Dl 18 del 17 marzo 2020, ha consentito, al Legislatore di introdurre importanti novità nella gestione del rapporto di lavoro pubblico a seguito dello stato di emergenza nazionale, in particolare armonizzando le norme disseminate in diversi contesti legislativi ed organizzando, in modo più organico, disposizioni che presentano il medesimo oggetto di intervento, operando, in particolare, per quanto attiene all’art. 87, Dl 18/2020, che reca misure diverse in materia di lavoro pubblico, sui seguenti aspetti:
-  inserimento organico, nelle disposizioni che regolano le misure straordinarie in materia di rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica introdotte dal ridetto art. 87, delle disposizioni già recate dall’art. 19, Dl 9/2020, il quale, infatti, non convertito in legge nei termini, è destinato alla cessazione dei corrispondenti effetti, riordinando, quindi, in un unico contesto normativo, la disciplina eccezionale e transitoria che regola il lavoro pubblico in questo periodo emergenziale;
- uniformità disciplinatoria delle situazioni di impossibilità oggettiva di rendere la prestazione lavorativa conseguente, da un lato, all’impraticabilità di gestire la prestazione in modalità smart-working e, dall’altro lato, all’assenza dal sevizio in conseguenza delle disposizioni limitative dettate dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico, cui consegue, in capo al datore di lavoro pubblico, preventivamente all’utilizzo motivato dell’istituto dell’esenzione dal lavoro, il dovere di esaurimento delle ferie pregresse maturate dal lavoratore e l’impiego di istituti contrattuali e/o legali retribuiti, giustificativi dell’assenza dal lavoro (congedi, banca-ore, recuperi, ed istituti similari);
- introduzione innovativa della possibilità - sino al termine di efficacia dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti – per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti, mediante apposito atto redatto in forma scritta diretto al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, fermo restando che tale cessione deve avvenire a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
-  equiparazione del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in conseguenza di affezione da COVID-19, allo stato di ricovero ospedaliero, con derivata applicazione, per quanto attiene ai dipendenti del comparto contrattuale Funzioni Locali, del trattamento economico migliorativo previsto dall’art. 36, comma 10, let. a), del relativo Ccnl 21.5.2018;
- esclusione, per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, dalla riduzione economica di cui all’art. 71, comma 1, Dl 112/2008 per i primi dieci giorni di astensione lavorativa, in relazione ai periodi di assenza dovuta a ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (Lea).
Altra novità di rilievo, rispetto all’originario testo del Dl 18/2020, portata dalla legge di conversione, riguarda l’estensione, in via interpretativa, al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, della conciliabilità dell’impiego dell’espansione dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, comma 3, Legge 104/1992, da parte del relativo personale, con le esigenze organizzative dell’ente di appartenenza e con le preminenti esigenze d’interesse pubblico da tutelare, prescritto dalla nuova introduzione del comma 2-bis nell’ambito dell’art. 24 del richiamato Decreto Legge.
Ulteriore ritocco apportato dalla Legge 27/2020, attiene alla disciplina recata dagli articoli 26 e 39, Dl 18/2020, i quali si curano di dettare disposizioni in materia di tutela dei lavoratori disabili operanti nel contesto della diffusione pandemica che ha colpito il Paese.
La nuova formulazione normativa appare quanto mai opportuna in termini di chiarimento della portata applicativa delle predette disposizioni. In particolare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dl 18/2020, fino al 30 aprile, i dipendenti disabili gravi riconosciuti tali in applicazione dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992, possono assentarsi dal lavoro e tale assenza è equiparata al ricovero ospedaliero. Analogamente, per i soggetti che presentino “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3, comma 1, Legge 104/1992), non connotata da particolare gravità, è possibile riconoscere lo stesso beneficio (assenza equiparata a ricovero ospedaliero sino al 30 aprile 2020) qualora l’interessato sia in possesso di apposita certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali dell’azienda sanitaria di competenza, che attesti una condizione di rischio derivante: a) da immunodepressione; b) da esiti di patologie oncologiche; c) dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Ai fini della fruizione della misura disposta dalla legge, tuttavia, occorre che il lavoratore interessato, nelle condizioni di cui sopra, si doti di un’apposita prescrizione di astensione dal lavoro rilasciata dalla competente autorità sanitaria o dal competente medico di assistenza primaria che ha in carico l’interessato, sulla scorta di idonea documentazione del riconoscimento della disabilità grave o della certificazione, da parte dei competenti organi medico-legali, dello stato di immunodepressione o della presenza di esiti di patologie oncologiche o, ancora, dello svolgimento di terapie salvavita. Occorre osservare, infatti, ai fini del rilascio della prescrizione di assenza, che, da un lato, la ratio normativa sottesa alle prescrizioni dettate dal comma 2, dell’art. 26, Dl 18/2020, appare chiaramente finalizzata a tutelare, anche negli spostamenti lavorativi, personale svantaggiato ed in particolare situazione di maggiore esposizione al rischio infettivo, e, dall’altro lato, la previsione espressamente dettata dal comma 6 del ridetto art. 26 fa espresso riferimento al medico curante, per cui gli opportuni correttivi apportati dalla legge di conversione del DL. n. 18/2020 hanno chiarito che la prescrizione di assenza dal lavoro del personale destinatario del beneficio in parola possa essere rilasciata anche dal medico appartenente al servizio sanitario nazionale o con questo convenzionato (medico di base o medico di medicina generale convenzionato). Altrettanto opportunamente, in tal caso, la legge n. 27/2020 di conversione del decreto-legge ha specificato i limiti della responsabilità medica in cui può incorrere il medico di base nell’adozione della predetta prescrizione di astensione dal lavoro, prevedendo espressamente che non possa ravvisarsi alcun tipo di responsabilità, neppure contabile, in capo al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
L’articolo 39, Dl 18/2020, infine, introduce un regime riconoscitivo del diritto a svolgere la prestazione lavorative in modalità di lavoro agile, da esercitarsi fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, a favore dei lavoratori dipendenti disabili in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della ripetuta Legge 104/1992, o che abbiano, nel proprio nucleo familiare, una persona con disabilità grave ai sensi della medesima norma, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il riconoscimento di tale diritto, infine, viene esteso, dai correttivi della legge di conversione, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

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