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L'autotutela va esercitata in termini «ragionevoli»

di Ulderico Izzo

È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dopo oltre 4 anni, termine da ritenere non ragionevole a seguito della modifica dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990, introdotta dall'articolo 6 della legge 124/2015, la quale ha previsto un termine di 18 mesi per l'annullamento. Così si è espresso il Tar Sicilia, con la sentenza n. 776/2020.

Il fatto
Un consorzio d'ambito territoriale ha disposto l'annullamento di una delibera, relativa al conferimento di un incarico professionale, dopo quattro anni, ritenendo che l'annullamento era dovuto in considerazione dell'obbligo di ripristinare la legalità inizialmente violata, mediante l'eliminazione di un atto affetto da vizi di illegittimità, essendo mancata la procedura comparativa. Il ricorrente ha ottenuto l'annullamento del provvedimento dalla giustizia amministrativa, la quale ha ritenuto il provvedimento non conforme al precetto vigente, medio tempore, dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990.

La decisione
Il Tar catanese ha annullato l'atto impugnato, con una sentenza che condanna l'errato comportamento del consorzio. Al tempo dell'emanazione dell'impugnata delibera di annullamento, l'articolo 1, comma 136, della legge finanziaria 2005 prevedeva che al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, potesse sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi era ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione è perdurante.
È noto che la giurisprudenza ha variamente interpretato la ragionevolezza del termine, anche ritenendo che esso potesse essere anche più lungo di quello triennale previsto dal citato articolo 1, comma 136.
Il provvedimento impugnato è stato emanato oltre quattro anni dopo la determina da esso annullata con il pacifico superamento del termine triennale. Non solo.
Il giudice adito ha, altresì, specificato che il provvedimento di autotutela non è neanche conforme alla nuova versione dell'articolo 21-nonies che ha svolto un ruolo di interpretazione circa la condotta posta in essere dalla amministrazione attiva.
La sentenza offre lo spunto per rammentare che l'articolo 21-nonies, legge 241/1990 si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi, entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito solo in particolari condizione e occorre sempre la corretta valutazione dell'interesse pubblico.

La sentenza del Tar Sicilia n. 776/2020

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