Personale

Indennità di trasferimento se tra le sedi di servizio della GdF ci sono più di dieci chilometri

di Ulderico Izzo

Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferimento, prevista per il personale della Guardia di Finanza, la distanza minima chilometrica di dieci chilometri deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni; la distanza non va calcolata con riferimento alle due case comunali delle diverse sedi ma direttamente con riferimento alla concreta e dimostrabile distanza che intercorre tra le predette sedi di servizio. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2832/2020.

Il fatto
Il Consiglio di Stato ha bocciato l'appello proposto dal ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la decisione del Tar Sardegna, che aveva accolto il ricorso di un appartenente alla Guardia di Finanza, accertando il suo diritto a percepire l'indennità di trasferimento.

La decisione
Il consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado. La legislazione di riferimento, legge 86/2011, ha disciplinato autonomamente la materia dell'indennità di trasferimento subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza.
Gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione dell'indennità di trasferimento sono:
• un provvedimento di trasferimento d'ufficio;
• una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri;
• l'ubicazione della nuova sede in un Comune diverso.
Il trasferimento d'ufficio è quello diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico, prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell'interessato.
La considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce a escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l'indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d'autorità.
Pertanto, è indiscutibile che l'attribuzione della speciale indennità economica per il trasferimento d'autorità del personale individuato è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
L'intervento del Consiglio di Stato è stato dirompente nello specificare quali sono gli estremi della distanza. Attraverso una puntuale interpretazione del perimetro normativo di riferimento, i giudici hanno chiarito che, per ottenere l'indennità di trasferimento, la distanza minima di 10 chilometri va calcolata tra le sedi di servizio; non si applica il criterio della distanza tra le case comunali.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2832/2020

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