I dubbi di Enti e Pa sul periodo di prova del dipendente assente per malattia
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Ccnl Istruzione e ricerca del 19.04.2018 il dipendente assente per malattia, al suo rientro, deve ripetere l’intero periodo di prova? (Comparto Istruzione e Ricerca)
L’articolo 30 del Ccnl comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2 o 4 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal Ccnl. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto. Il caso sottoposto deve qualificarsi come “sospensione del periodo di prova”.
(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it)
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