Personale

Il personale di polizia non può svolgere servizio nella circoscrizione dove è stato eletto

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.2671, depositata lo scorso 27 aprile, ha chiarito che Il personale di polizia non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il fatto
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sull’appello presentato dal Ministero dell’interno, il quale, in primo grado, aveva visto l’annullamento, dal Tribunale Amministrativo del capoluogo meneghino, del provvedimento di trasferimento di un appartenente al alla Polizia di Stato, che aveva accettato la candidatura alla carica di consigliere comunale in occasione delle elezioni amministrative del 2016.
L’esito elettorale non dava luogo all’elezione del candidato, il quale ne dava comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Il Capo della Polizia trasferiva il poliziotto dalla zona di frontiera ad altro ufficio, in applicazione delle disposizioni disciplinanti l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

La decisione
La sentenza in rassegna riforma integralmente la decisione del Tar milanese, dando piena legittimità al provvedimento di trasferimento.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il presupposto del trasferimento disciplinato dall'articolo 53, Dpr 335/1982 è la mera coincidenza territoriale della sede di servizio del dipendente con la circoscrizione della candidatura, indipendentemente dal fatto che l'ambito territoriale dell'ufficio abbia rilievo ai soli fini dell'organizzazione interna dell'Amministrazione, ovvero ne delimiti l'esercizio delle competenze.
Il giudice dell’appello precisa che la ratio della norma di riferimento mira a salvaguardare il prestigio dell’amministrazione che potrebbe essere compromesso dalla prosecuzione del servizio in un ufficio ricadente nel medesimo ambito territoriale da parte di un dipendente che, in quanto collegato a formazioni politiche, nelle cui liste si è candidato, possa essere anche solo sospettato di parzialità o partigianeria.
La scelta legislativa mira ad un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive e l’esigenza di evitare interferenze tra l’attività di servizio e il mandato amministrativo o politico (ovvero anche la sola candidatura), nonché ad evitare il determinarsi di condizioni di privilegio o di possibile influenza nel rispetto del principio di uguaglianza tra i cittadini

Conclusioni
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha specificato che gli uffici della Polizia di Frontiera, proprio perché privi di una specifica competenza territoriale, svolgono funzioni che, potenzialmente, riguardano in realtà anche i cittadini residenti nella circoscrizione elettorale nella quale la dipendente svolge attività politica, per cui è agevole comprendere perché, lo stesso Consiglio, in sede consultiva, abbia sottolineato che il trasferimento è obbligatorio anche nei casi in cui l’ambito territoriale, al quale la competenza del dipendente si riferisce, venga in rilievo ai soli fini dell’organizzazione interna dell’amministrazione.

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