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Incentivi per funzioni tecniche anche per affidamento diretto «mediato» con procedura comparativa

di Stefano Usai

Gli incentivi per funzioni tecniche sono dovuti anche nel caso dell'affidamento diretto «mediato» dal confronto, per lavori, tra preventivi e/o dalla consultazione, per servizi e forniture, tra più operatori economici nell'ipotesi prevista dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 36 del codice. È questo il parere espresso dalla Corte dei conti, Emilia Romagna, con la delibera n. 33/2020.

La questione degli incentivi tecnici
Il parere è particolarmente importante in quanto per la prima volta, viene posta la questione del rapporto tra l'incentivo per funzioni tecniche (articolo 113 del codice dei contratti) e le nuove fattispecie di affidamento diretto «mediato» dalla valutazione di almeno 3 preventivi (per lavori nel range di importo tra i 40mila e i 150mila euro) e dalla consultazione di almeno 5 operatori economici, nel caso di forniture e servizi nel range di importo compreso tra i 40mila ed il sotto soglia comunitario (articolo 35 del codice dei contratti), introdotte dalla legge 55/2019.
La particolarità delle nuove fattispecie è proprio quella di consentire al Rup di procedere con l'assegnazione diretta con modalità ultra semplificate per quanto attiene alla individuazione degli appaltatori da far «competere». Individuazione che può avvenire, in realtà con modalità ancora tutte da chiarire, senza la classica pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse.
Trattandosi di una «singolare» ipotesi di affidamento diretto, alla sezione viene posta la questione della leggittimità dell'erogazione dell'incentivo considerato che si è in presenza comunque di «una procedura comparativa» e quindi, a ben vedere, di una «gara» condotta in modo assolutamente informale ma con una competizione, in ogni caso, soggetta alle classiche regole dell'evidenza pubblica.

La risposta
Il collegio ha risposto positivamente al quesito posto. Secondo quanto espresso nella deliberazione, nelle ipotesi citate insiste quel presupposto indefettibile, la «gara», per procedere con l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.
Il presupposto della gara, «cui fa riferimento il citato articolo 113, comma 2, Dlgs 50/2016», si puntualizza, «può dirsi sussistente anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa prevista dall'articolo 36, comma, 2, lettera b), Dlgs 50/2016».
Ciò in base a quanto evidenziato anche dall'Anac, che nelle proprie linee guida n. 4, ha configurato la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b), Dlgs 50/2016 quale procedura comparativa considerato anche che l'affidamento diretto avviene «nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del codice dei contratti pubblici (punto 3.1. delle linee guida)». Da notare che, in realtà, l'Anac no ha fornito chiarimenti specifici sulle nuove fattispecie introdotte dalla legge «Sblocca Cantieri» (legge 55/2019).
Rimangono fermi, evidentemente, i classici presupposti per la liquidazione dell'incentivo in parola e quindi, oltre alla predisposizione del regolamento interno che disciplina il riparto tra i soggetti coinvolti, «l'appostamento di risorse finanziarie, a valere su stanziamenti di bilancio dell'ente, in un fondo destinato all'incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, in misura non superiore al 2 per cento delle stesse risorse, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, tenuto conto del programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici elaborato secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti (articolo 21 Dlgs 50/2016)».
L'apertura all'erogabilità dell'incentivo, da parte della Corte dei conti, a questa fattispecie, inevitabilmente farà sorgere la questione dell'estensione della prerogativa alle ipotesi dell'affidamento diretto «puro» (articolo 36, comma 2, lettera a)) nei limiti dei 40mila euro, nel caso in cui il Rup decida di avviare un procedura maggiormente articolata del confronto tra preventivi assolutamente non rischiesta dalla norma, su cui, peraltro, diverse sezioni si sono già espresse negativamente.

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 33/2020

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