Personale

Assunzioni, ecco la bozza di circolare: vecchie procedure salve solo se c'è la prenotazione contabile

di Gianluca Bertagna

Procedure già avviate, calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, mobilità. Sono questi i maggiori chiarimenti contenuti nella bozza di circolare esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020 che ha rivisto le regole assunzionali per i Comuni. Il documento - annunciato - sembra quindi pronto per la diffusione ufficiale; nel frattempo, il brogliaccio permette di tirare fin da subito le prime somme.

Procedure in corso
Le nuove regole sono in vigore dal 20 aprile scorso. Una delle maggiori criticità è quella di capire cosa accade, pertanto, alle eventuali procedure già avviate dagli enti. Se da una parte non c'è dubbio che le assunzioni effettuate prima con immissione in ruolo non vengono toccate dal Dm in virtù del principio del tempus regit actum, gli enti potrebbero trovarsi in questa data con procedimenti «in sospeso», probabilmente anche a causa dell'emergenza sanitaria. La circolare, a questo proposito, precisa che con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie in base all'articolo 34-bis della legge 165/2001. Ma non solo: altro requisito richiesto è che siano state operate le prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al Dlgs 118/2011).

La spesa di personale
Sicuramente interessante la definizione di spesa di personale che il documento contiene a supporto del calcolo da effettuare per conoscere la propria sostenibilità finanziaria. Secondo la circolare per garantire certezza e uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato Bdap: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. La precisazione è di grande impatto: il calcolo va eseguito sulla base di dati certi e senza correttivi. Il fatto di invitare i Comuni ad andare a prendere i valori nelle informazioni Bdap sta a significare che non sono necessarie (o obbligatorie) rettifiche di alcun tipo: i valori sono quelli. L'unica precisazione è per gli enti che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa; per loro l'entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

Mobilità
La circolare non aggiunge nulla rispetto al Dm sulle modalità di calcolo dei vari indici per la quantificazione della capacità assunzionale. Viene però fatto un passaggio sulla mobilità, con uno stravolgimento epocale del punto di vista finora conosciuto. I Comuni che applicano le nuove regole in base a criteri di sostenibilità finanziaria, non rientrano più, a questo punto, tra gli enti che hanno limitazioni alle assunzioni. Pertanto, se un ente di un altro comparto dovesse ricevere un lavoratore per mobilità lo dovrà conteggiare nelle proprie capacità assunzionali non potendosi definire questo passaggio come "neutro". Da ultimo: nessuna indicazione per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017).

La bozza della circolare

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