Personale

Assunzioni, rebus sulle entrate correnti per i nuovi parametri del Dm

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Il nuovo calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato per i Comuni si basa sul rapporto tra le spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'affermazione può sembrare semplice, ma alla prova dei calcoli emergono diverse questioni su quali aggregati considerare e il rischio che i vari enti si comportino in modo disomogeneo è altissimo. Come al solito, si naviga a vista.

La disposizione
Il decreto ministeriale 17 marzo 2020 si è certamente sforzato di dare una definizione al concetto di spesa di personale, l'importo che verrà inserito a numeratore. Rispetto al denominatore, le entrate correnti, la sintesi proposta non è delle più limpide: l'articolo 2, infatti, recita: «media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata». Da una mera analisi letterale, sono le entrate correnti che vanno "considerate" al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità e quindi non la media. Sembrerebbe, con ciò, che prima di fare «diviso 3» per trovare la media sia necessario ridurre il totale delle entrate del valore del fondo crediti.

La circolare esplicativa
Il dubbio nel calcolo potrebbe essere risolto dalla già annunciata circolare esplicativa di cui, in questi giorni, sta girando una bozza. Il documento afferma che: «Per Entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media». In questo caso sono gli "accertamenti" che vanno "considerati" al netto del fondo crediti. Alla prova di calcolo, però, si potrebbero riscontrare due interpretazioni differenti.

Due risultati diversi
Non è semplice tradurre quanto è stato scritto, sia nel decreto che nella circolare, anche se quest'ultima qualcosa lo aggiunge rispetto alla norma. Vediamolo con un esempio numerico. Ipotizziamo questa situazione: Entrate 2016: 100, Entrate 2017: 90, Entrate 2018: 90, Fcde 2018: 10.

Una prima modalità di calcolo porterebbe a questa operazione: 100+90+90=280-10=270/3=90. Applicando cioè la riduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità prima di effettuare la media. Alcuni enti, in fase di primo confronto, propongono questa lettura.

Una seconda strada, che sembra preferita dal testo un po' criptico della circolare, potrebbe invece essere: (100-10) + (90-10) + (90-10) = 250 / 3 = 83,33 (che equivale all'operazione: 100 + 90 + 90= 280 / 3 = 93,33 – 10 = 83,33). In questo caso si fa prima la media tra le entrate e poi si toglie il valore del Fcde, con l'effetto di depurare le entrate di ciascun anno di quell'importo.

La prima modalità (denominatore più alto) aiuta certamente a migliorare la situazione dell'ente; la seconda (denominatore più basso) è invece più prudente in un primo approccio alla verifica dell'impatto del nuovo Dm.

Non sono provocazioni: davvero lo spunto offerto dalla circolare non dà chiarezza assoluta e le due soluzioni sono entrambe compatibili a seconda di come si legga quella frase. E in effetti, i Comuni si stanno orientando in modi diversi. La situazione è curiosa perché abbiamo oggi una norma di legge, un decreto ministeriale e la bozza di una circolare, eppure, su un calcolo che sembrerebbe a prima vista così semplice, le letture interpretative possono essere significativamente differenti.

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