Personale

Gara e incentivi tecnici, minimi retributivi, ritardata assuzione, termini domanda concorso

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Minimi retribuzione giornaliera per i premi assicurativi 2020
L'Inail ha fornito le necessarie istruzioni per stabilire i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2020 (circolare del 6 maggio 2020 n. 18).

Concetto di gara e incentivi funzioni tecniche
È stato chiesto alla Corte dei conti dell'Emilia Romagna «se è corretto ritenere che l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuato in applicazione del secondo comma, lettera b), dell'articolo 36 del Dlgs n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, previa valutazione di tre o più preventivi, nel caso di lavori, e per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione, oltre che in co-presenza di tutti gli altri requisiti individuati da precedenti pronunce della magistratura contabile […] configuri "una procedura comparativa" idonea a dar luogo all'erogazione degli incentivi previsti dall'articolo 1131 del Dlgs n. 50/2016 e dal vigente regolamento provinciale in materia».
Con deliberazione del 30 aprile 2020 n. 33/2020/PAR, i magistrati contabili ritengono che il presupposto della gara, cui fa riferimento l'articolo 113, comma 2, del Dlgs n. 50/2016 può dirsi sussistente anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa pevista dall'articolo 36, comma, 2 lettera b), del Dlgs n. 50/2016. D'altro canto, anche l'Anac, nelle proprie Linee guida, configura la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia in base all'articolo 36, comma 2 lettera b), quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l'affidamento diretto avviene «nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici».

Danno da ritardata assunzione
«Nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, non può riconoscersi all'interessato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione. Ciò in quanto questo diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, con l'effetto che non sono dovute le spettanze economiche facendo leva sul necessario parallelismo fra la decorrenza ai fini giuridici dell'assunzione e la decorrenza ai fini economici. Relativamente a detto periodo l'interessato può chiedere, in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2043 codice civile, il risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza delle illegittimità risalenti agli atti o ai comportamenti dell'amministrazione».
Ha così concluso il Tar Lazio, Roma, sezione prima bis, nella sentenza del 5 marzo 2020 n. 2966, in relazione alla richiesta di risarcimento della danno, per tardiva assunzione, avanzata da un soggetto immesso nei ruoli della Pa a seguito di un provvedimento giurisdizionale, che aveva affermato la sua illegittima esclusione da una procedura di reclutamento. È stato, altresì, indicato che:
- non può entrare a comporre il risarcimento monetario la contribuzione previdenziale relativa al periodo in questione;
- all'importo risarcitorio va, comunque, sottratto l'eventuale aliunde perceptum, derivante da altra attività lavorativa svolta dal soggetto nel periodo in esame.

Violazione termini presentazione domanda concorso
Il Tar Campania, Napoli, sezione quinta, con sentenza del 28 aprile 2020 n. 1578, ha analizzato il ricorso di un candidato a una procedura concorsuale avverso gli atti con cui l'ente aveva revocato in autotutela la selezione, per violazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle domande. Sulla delicata vicenda su cui vi sono state diverse imprecisioni operative, il Tribunale ha concluso che «l'articolo 4 del Dpr n. 487/1994 prevede, per gli enti locali, esclusivamente la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l'avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis), dovendo pur sempre l'ente locale territoriale assicurare il rispetto del termine, ritenuto sufficientemente congruo, stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, in perfetta armonia con i principi costituzionali sull'accesso agli impieghi pubblici».

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