Personale

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'incarico a contratto si risolve di diritto

di Giuseppe De Candia e Andrea Ziruolo

A più di sette anni dalla sua introduzione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (procedura di riequilibrio finanzi o predissesto) disciplinata dall'articolo 243-bis del Tuel ha già mostrato diverse criticità applicative che da tempo ne rendevano necessaria una rivisitazione significativa e che le difficoltà finanziarie future post Covid-19 rendono ancora più urgente. Infatti, considerando che presupposto della procedura di riequilibrio finanziario è l'illiquidità dell'ente e che in sua assenza sarebbe stato dichiarato dissestato, per la sua adozione è necessario che dia copertura «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale» (Corte costituzionale, sentenze nn. 106/2011, 68/2011, 1421 e 100/2010, 213/2008, 384/1991, 1/1966) alla situazione debitoria complessiva, anche in fase di emersione attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli articoli 188, 193 e 194 del Tuel. Tutti gli interventi normativi successivi all'istituzione della procedura di riequilibrio finanzi, invece, sono stati rivolti ad agevolarne il ricorso e non a superarne le criticità man mano riscontrate e che possono essere sintetizzate nell'assenza:
• di riferimenti chiari per la redazione e gestione del piano;
• di coordinamento con le altre norme con cui la procedura si correla.

In questo quadro si colloca il capitolo della sorte di un contratto di lavoro in base all'articolo 110 del Tuel conferito dall'ex sindaco del Comune di un Comune pugliese. La pronuncia resa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro (sentenza n. 378/2020), nel riconoscere la legittimità della risoluzione di diritto del contratto in caso di ente in predissesto e negando il carattere recettizio a favore del dipendente, ha interrotto la prassi secondo cui ai responsabili «ex articolo 110» il contratto poteva essere forzatamente rinnovato fino all'adozione di atti fondamentali per l'ente (ad esempio l'approvazione del rendiconto), previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in base all'articolo 155 del Tuel.

Il dipendente comunale, a seguito di conferimento dell'incarico di dirigente dell'ufficio finanziario dell'ente, aveva stipulato un contratto di lavoro in base all'articolo 110, comma 1, del Tuel. L'articolo 4 del contratto recitava testualmente: «Il contratto è comunque risolto di diritto sia nelle ipotesi di cessazione del mandato elettivo del Sindaco in carica sia nel caso in cui il Comune di ... dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000». Successivamente, il consiglio comunale aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanzirio secondo l'articolo 243-bis del Tuel. A seguito di comunicazione, il dipendente si è rivolto al giudice del lavoro eccependo che l'aver deliberato l'ente il ricorso alla procedura di predissesto integrasse una di quelle situazioni deficitarie per le quali il contratto di lavoro era da intendersi risolto di diritto.

Il giudice ha posto a base del rigetto della domanda (seguito dalla condanna alle spese legali, a conferma di una soccombenza piena) un argomentare lineare e coerente (aderente alle difese comunali), incentrato sulla ricostruzione funzionale dell'istituto. Inoltre, ha evidenziato che la procedura di riequilibrio finanziario, introdotta nell'ordinamento contabile degli enti locali dal Dl 174/2012 e disciplinata dagli articoli. 243-bis e seguenti del Tuel, si inserisce nel Titolo V – Capo I denominato «Enti locali deficitari».

Sul punto il giudice ha ripreso in prima battuta le conclusioni dell'unanime giurisprudenza del contabile e quindi anche la deliberazione della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 63/2017. In seconda battuta ha rilevato l'operatività dell'effetto risolutivo ex lege del contratto (articolo 110, comma 4, del Tuel) non già in presenza di un «ente strutturalmente deficitario» ma in presenza di un ente che «... venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie» che sono tutte quelle enucleate nel Titolo V del Tuel.
Conseguentemente, secondo il giudice, si è determinata una risoluzione del contratto per causa ammessa dalla legge (articolo 1372 del codice civile), oltre che dal contratto di lavoro, per la quale l'ente datore di lavoro neppure era tenuto alla formale comunicazione scritta (Corte di cassazione, sentenza n. 12333/2009).

La sentenza del Tribunale di Trani n. 378/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©