Personale

Sospensione facoltativa, la prescrizione del reato da diritto al reintegro dell'intera retribuzione

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9095/2020, ha accolto il ricorso di un dipendente comunale nei confronti del Comune; per i giudici di legittimità in materia di pubblico impiego il dipendente ha diritto alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione facoltativa dal servizio, anche se il reato è prescritto.

Il fatto
La vicenda risale agli inizi del 1992; la Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda proposta nei confronti del Comune dal dipendente ricorrente, intesa a ottenere il rimborso delle quote di retribuzione trattenute per l'adottata sospensione cautelare dal servizio.
Il ricorrente, un ingegnere, capo dell'ufficio tecnico di un ente locale dal 1973, sottoposto a procedimento penale e destinatario di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, era stato oggetto di una prima sospensione dal servizio e successivamente, a seguito della comunicazione della revoca dell'ordinanza cautelare penale, sospeso dal servizio per ulteriori due mesi; successivamente era rientrato in servizio; era stato, quindi, rinviato a giudizio e il Comune lo aveva nuovamente sospeso cautelarmente fino all'esito del procedimento penale di primo grado, con attribuzione del solo assegno alimentare. Il regime di sospensione era stato ancora prorogato e mantenuto fino alla pronuncia del Tribunale che aveva disposto la reintegra in servizio del dipendente. In data 13 dicembre 2006 era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati, divenuta irrevocabile in data 23/2/2007.
Dopo questa pronuncia non era stato attivato alcun procedimento disciplinare e in conseguenza il ricorrente aveva chiesto la restituzione in integrum per il periodo dal 6 novembre 1992 al 14 giugno 2001.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso evidenziando che si era trattato di sospensione cautelare e non disciplinare e che il diritto alla restitutio in integrum permane solo in presenza di assoluzione con formula piena stante la pronuncia di prescrizione; la Corte d'appello ha poi confermato la sentenza di primo grado.

La decisione
La Cassazione, alla quale il dipendente si era rivolto, ha ritenuto fondate le doglianze che riguardano la restitutio in integrum per il periodo di sospensione facoltativa; il diritto del dipendente che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta.
Per la Cassazione l'onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull'amministrazione e non sul dipendente pubblico, tanto che neppure rileva, né può far escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che l'incolpato non abbia tempestivamente comunicato, al datore di lavoro, la sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante.

L'ordinanza della Corte di casazione n. 9095/2020

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