Personale

Con il decreto Rilancio raddoppio di congedi e permessi ed accelerazione dei concorsi nella Pa

di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi

Tanto tuonò, che piovve: finalmente in gazzetta ufficiale il testo definitivo del decreto “Rilancio Italia”, rubricato Dl 19.5.2020, n. 34, l’ultimo provvedimento legislativo, in ordine di tempo, che regola una miriade di aspetti, eminentemente di natura economica di supporto alle famiglie ed alle imprese ancora afferenti alla gestione del periodo emergenziale, tra i quali non mancano, ovviamente, alcune disposizioni che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico in costanza delle misure di contrasto alla diffusione pandemica. In realtà le disposizioni che qui interessano intervengono, in gran parte, sugli assetti normativi già regolati dal Dl 18/20202, ampliandone la portata ed estendendo, correlativamente, i relativi periodi temporali di riferimento, in raccordo con la dichiarazione di emergenza nazionale assunta, dal Governo, il 31 gennaio 2020, i cui effetti si sono protratti per il semestre successivo (sino al 31 luglio 2020).

Gli ambiti di intervento di tale corposo provvedimento legislativo, infatti, per quanto in questa sede interessi, possono riepilogarsi come di seguito indicato:

Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti: la disposizione, di fatto, raddoppia i giorni di congedo straordinario già previsti dall’art. 23, Dl 18/2020, portando, così, il numero complessivo dei giorni di fruizione dell’istituto da parte dei genitori di figli di età non superiore a 12 anni, da 15 giorni a 30 giorni complessivi, ampliando, altresì, il periodo temporale di utilizzo del beneficio che, in tal modo, decorre dal 5 marzo 2020 e si estende sino al 31 luglio 2020, termine finale della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale statuito dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31.1.2020. La norma, inoltre, ritocca anche il comma 6 dell’art. 23 in questione, riformulando il limite di età dei figli minori che consente l’applicazione del periodo di astensione dal lavoro non retribuita a favore dei genitori che, a seguito dell’intervento, viene ridefinito con la formulazione di figli minori di 16 anni in sostituzione della precedente versione che prevedeva la formula di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni;

Art. 73 - Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104: tale disposizione prescrive un ulteriore periodo di 12 giorni di estensione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, legge 104/1992, per l’assistenza fornita a disabili in situazione di gravità – precedentemente già ampliato di 12 giorni dall’art. 24, Dl 18/2020 per il periodo di marzo ed aprile 2020 – indicando, in tal modo, nei successivi mesi di maggio e giugno 2020, il periodo di corrispondente fruizione; 

Art. 74 - Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato: la previsione normativa estende il periodo di assenza dal servizio previsto per tutelare specifiche categorie di lavoratori particolarmente esposti al rischio di contagio da Covit-19 (soggetti in situazione di disabilità grave, di immunodepressione, colpiti da esiti da patologie oncologiche o dalla sottoposizione a relative terapie salvavita), prorogando il termine finale di fruizione dell’istituto dal 30 aprile 2020, già prescritto dalla precedente disposizione di cui all’art. 26, comma 2, del DL. n. 18/2020, al 31 luglio 2020, termine finale di operatività dello stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito della diffusione pandemica da coronavirus; 

- il Dl 3472020, cd. “Rilancia Italia”, poi, reca una serie di previsioni innovative, sia in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, che in materia di accelerazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. Come cennato, infatti, nel contesto delle numerose prescrizioni dettate dal decreto-legge sono state introdotte diverse disposizioni legislative, pur sempre di natura transitoria in quanto collegate al periodo di gestione emergenziale conseguente al Coronavirus, che dettano specifiche prescrizioni in materia di gestione delle procedure concorsuali, con l’intento, sempre limitato al periodo di emergenza dettato dal Covid-19, di snellire e semplificare i procedimenti di reclutamento di personale pubblico, nell’evidente ottica di agevolare i processi di acquisizione delle risorse umane necessarie per la gestione dei servizi, anche emergenziali, di competenza istituzionale della amministrazioni pubbliche. Il corpo normativo che viene introdotto per conseguire tale obiettivo, infatti, è aggregato sotto il Capo XII, rubricato “Accelerazione concorsi”, che reca due apposite Sezioni dedicate alla disciplina transitoria delle procedure concorsuali, in particolare la Sezione I che, costituita dagli artt. 247 - 249, detta prescrizioni in materia di decentramento e digitalizzazione delle procedure concorsuali, e la Sezione II che, formata dagli artt. 250 - 262, introduce disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure concorsuali sospese. Le prescrizioni dettate dal predetto Capo XII, infatti, sono così distribuite dal decreto-legge: per quanto attiene alla prima Sezione l’art. 247 dispone che, in via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dl fino al 31 dicembre 2020 - nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 56/2019 in materia di adozione di misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione - le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, Dl 101/2013 (recante la disciplina dei concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche) e di cui all’articolo 35, comma 5, Dlgs 165/2001 (il quale consente, alle amministrazioni pubbliche, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam) per la gestione delle procedure concorsuali), possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale. A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali, anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche utilizzando il coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione delle strutture disponibili ai sensi di cui sopra avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali così gestite, a carico delle quali, quindi, restano posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. La norma, poi, prevede che la prova orale possa essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo, comunque, l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della conferenza tenuta, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.  La domanda di partecipazione ai concorsi così organizzati, inoltre, deve essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, con facoltà di riutilizzo di soluzioni o applicativi esistenti. Per la partecipazione al concorso, pertanto, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), in quanto ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma, come anche la data ed il luogo di svolgimento delle prove, che, infatti, sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso, potendo, altresì, svolgere i propri lavori in modalità telematica, assicurando, in ogni caso, sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Per quanto attiene alle commissioni concorsuali, inoltre, la norma prescrive che, nelle more dell’istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, di cui all’art. 3, comma 15, della ridetta legge 56/2019, il Dipartimento della funzione pubblica individui i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico, prevedendo, a tal fine, che, per quanto attiene ai termini relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui all’art. 53, comma 10, Dlgs 165/2001, che gli stessi siano rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva afferente alla progressione interna tra aree o categorie, inoltre vengono rideterminati i termini di comunicazione degli esiti della mobilità obbligatoria dall’articolo 34-bis, commi 2 e 4, del citato Dlgs 165/2001, stabilendoli, rispettivamente, in sette e quindici giorni. L’art. 248 del Dl, ancora, regola la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni, stabilendo che, per le procedure concorsuali uniche relative al personale non dirigenziale e per quelle indette con l’ausilio del Ripam o del Dipartimento della funzione pubblica già bandite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché per le procedure concorsuali nelle quali, alla medesima data, sia stata già effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam possa modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure. In tal caso, la modifica delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali devono prevedere esclusivamente l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate. In attuazione delle diverse modalità di svolgimento delle prove concorsuali, di conseguenza, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam che, alla data di entrata in vigore del Dl, non abbiano avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute, dall’operatore economico, sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali ed a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, peraltro, molto opportunamente, la disposizione si preoccupa di specificare che il pagamento dell’indennizzo, al ricorrere dei presupposti di riconoscimento, non costituisce ipotesi di danno erariale.
L’art. 249, infine, statuisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dl e fino al 31 dicembre 2020, i principi ed i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici e quelle di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sopra riportate, possono essere applicati da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001. Per ciò che concerne, invece, la seconda Sezione del medesimo Capo XII, l’articolo 250 introduce disposizioni in materia di indizione di procedure concorsuali per la formazione dirigenziale, prevedendo, in particolare, che entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Amministrazione bandisca l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo la presentazione della domanda di partecipazione anche utilizzando le modalità di snellimento sopra indicate, nonché lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate eventualmente individuate, oltre ad un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza. Il corso si articolerà in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all’accesso alla Scuola. La norma prevede che siano ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento, mentre coloro che abbiano superato il corso-concorso e siano collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, saranno iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. La disposizione, infine, prescrive che le procedure concorsuali di reclutamento già bandite, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca possano essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di accelerazione sopra indicate. Seguono, infine, una serie di disposizioni recate dagli artt. dal 251 al 262 che attengono a misure urgenti per lo snellimento e l’accelerazione in deroga delle procedure di reclutamento di particolari categorie di operatori, in particolare: personale del ministero della Salute, del ministero della Giustizia e della Magistratura ordinaria, accesso alle professioni Notarili e Forensi, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, personale presso il Dipartimento di Protezione Civile, del Ministero dell’Economia e Finanze, nonché personale della Corte dei Conti;

-  allo stesso Capo XII, infine, è stata aggiunta un’ulteriore Sezione III, che detta specifiche prescrizioni in materia di lavoro agile e di personale per le amministrazioni pubbliche, completando, in tal modo, il quadro delle misure normative che attengono al rapporto di lavoro pubblico. L’art. 263, infatti, rubricato: “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, dispone che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di limitazione della presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, disposta, in primis, dal Dpcm 26.4.2020 (cd. “Fase 2”), organizzando, a tal fine, il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, nonché prevedendo ulteriori modalità organizzative. Ai predetti fini, inoltre, la norma prescrive che le amministrazioni debbano assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza, verificando, altresì, l’attuazione delle predette misure nell’ambito dell’annuale valutazione della performance.

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