Personale

Permessi, indennità e straordinari, arrivano le istruzioni Aran sulla gestione dell’emergenza

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'evolversi dello stato di emergenza ha generato una nutrita attività normativa d'urgenza volta a contenere l'espansione epidemiologica da Covid-19. Nelle pubbliche amministrazioni diversi interventi, dal Dpcm dell'11 marzo al decreto «Cura Italia» e da ultimo dal decreto «Rilancio», hanno individuato nel lavoro agile, diventando modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, la forma migliore per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica.
Ciò, però, ha post un'innumerevole serie di questioni che gli enti si trovano ora a dover fronteggiare, in particolare in ordine all'applicazioni di alcuni istituti contrattuali. Alcune indicazioni sono contenute nel parere protocollato con il numero 3027/2020 con cui l'Aran , in risposta a un ente locale, ha ufficializzato la propria posizione su alcuni problemi.

Permessi orari
Il personale in lavoro agile può fruire dei permessi orari previsti dalla contrattazione nazionale?
Per l'Aran la soluzione al quesito non può prescindere da un'analisi delle indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica con la direttiva n. 3/2017. In particolare, la direttiva ha precisato che in capo al lavoratore agile esiste uno specifico obbligo nel rendersi contattabile all'interno di fasce orarie predeterminate.
Per l'Agenzia la presenza di un obbligo di contattabilità rende fattibile l'utilizzo dei permessi orari previsti dalla disciplina contrattuale (quali i permessi per motivi personali o familiari, i permessi brevi e quelli per l'espletamento per visite mediche). La concessione del permesso orario, infatti, consentirebbe di essere sollevato dal predetto obbligo al dipendente, che per una sua esigenza personale non possa assolvere alla reperibilità (in un determinato intervallo temporale) e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo.

Prestazione eccedenti l'orario ordinario che diano luogo ai compensi straordinari o ai riposi compensativi
Altra domanda posta all'attenzione dell'Aran attiene alla possibilità di riconoscere al personale in smart working prestazioni di lavoro straordinario e riposi compensativi.
L'Agenzia, dopo avere illustrato la disciplina contrattuale, afferma che le condizioni necessarie e legittimanti per il riconoscimento di detti istituti (assolvimento dell'obbligo lavorativo nell'ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato; svolgimento delle prestazioni straordinarie nell'ambito di un tempo aggiuntivo, anch'esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi conformi a quanto prescrive la normativa in materia) non sono rinvenibili nel lavoro agile.
A supporto di quanto affermato viene richiamato l'orientamento espresso dalla Funzione pubblica con la circolare n. 2/2020. L'Aran coglie l'occasione per precisare che la materia di organizzazione del lavoro agile esula dalle proprie competenze e invita l'ente a porre la questione, per eventuali ulteriori chiarimenti, all'attenzione dei tecnici di palazzo Vidoni.

L'indennità di condizioni di lavoro
Come si concilia la prestazione lavorativa in modalità agile con il riconoscimento di alcune indennità accessorie quale è l'indennità di condizioni lavoro, introdotta dall'articolo 70 bis del contratto del 21 maggio 2018, che «è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività»?
Per l'Aran la soluzione dipende dalle scelte che l'ente opera in sede di contrattazione integrativa. L'ente, tenuto conto di quanto previsto nel contratto integrativo, dovrà valutare se il personale chiamato a svolgere la prestazione lavorativa, durante lo stato di emergenza, presso la sede di lavoro o in modalità «agile», possa o meno avere diritto alla richiamata indennità, ove concretamente sussistano i suindicati presupposti fattuali per la sua erogazione.

L'indennità di reperibilità
Anche per quanto riguarda la problematica relativa al riconoscimento dell'indennità di reperibilità, così come riscritta nell'ultima tornata contrattuale dall'articolo 24, durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la soluzione deve essere ricercata da ciascun ente.
Per l'Aran la questione esula dalle proprie competenze trattandosi di una problematica afferente un'attività di carattere gestionale e dunque rientrate nell'alveo della piena espressione dell'autonomia datoriale di ciascuna amministrazione.

Le indennità del personale educativo
La necessità di intraprendere misure incisive a contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19 ha portato sin dalla fine di febbraio, su tutto il territorio nazionale, la sospensione dell'attività didattica nelle scuole nonché nei servizi educativi all'infanzia.
Ma l'impossibilità, dovuta allo stato emergenziale, di svolgere regolarmente l'attività educativa e di insegnamento come impatta sulla busta paga del personale delle scuole materne e degli asili nido? Anche in questo caso la risposta fornita dall'Aran è sfuggente.
L'Agenzia si limita semplicemente a richiamare le condizioni legittimanti l'erogazione delle indennità (quella «professionale» e quella di «tempo potenziato») previste all'articolo 37, comma 3, del contratto del 6 luglio 1995 a favore del personale educativo. Anche in questa risposta l'Aran non fa altro che rinviare al dipartimento della Funzione pubblica la risoluzione del problema.

Il parere Aran n. 3027/2020

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