Personale

Congedi Covid, termini allargati anche per il pubblico impiego

di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Gli enti s'interrogano sull'apparente difformità del trattamento riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai quali parrebbe imposto un termine di fruizione dei 30 giorni complessivi di congedo retribuito al 50 per cento, abbreviato rispetto ai privati.

L'articolo 23, comma 1, del decreto legge 18/2020, a valle della riscrittura operata dal decreto 34/2020, dispone oggi che questi congedi , appena raddoppiati, possano essere goduti fino al 31 luglio. La norma parla ai lavoratori privati.

Se appare semplice estendere anche ai lavoratori pubblici l'incremento dei giorni, meno pacifico è riconoscere loro anche il nuovo termine per il godimento.

Questo perché il successivo articolo 25, sorgente dei congedi per il pubblico comparto, ancora recita uno dei mantra di questi tempi difficilissimi: «in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (…) e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista».

Ci si chiede allora se nell'ampliare il contatore dei giorni a beneficio di tutti non si debba imporre ai lavoratori pubblici un termine diverso (quasi sempre più restrittivo, data ad esempio la prossima fine dell'anno scolastico per le scuole primarie) per la loro fruizione.

La locuzione sopra citata, che egualmente campeggiava al centro dell'articolo 23 ante Dl 34/2020, è stata da questo rimossa. Sostituita, per l'appunto, dal termine di conclusione del semestre di emergenza sanitaria.

La soppressione di quelle parole nell'articolo che traina il nuovo congedo, locomotiva di fonte legale, deve far ritenere che esse siano superate anche in quello che ne è trascinato.

La sostanza prima dell'articolo 25 è quella di cassa di risonanza del beneficio nel comparto pubblico, e questa deve conservarsi anche se il messaggio trasmesso cambia.

Soccorre un poco il principio della successione temporale delle norme: non c'è vera e propria antinomia, ma la ratio dell'articolo 23 e la sostituzione in questo della data ultima per la fruizione del congedo evidenziano un conflitto concettuale tra i due termini temporali che non trova ragion d'essere.

Meno complesso l'esame dell'altra novità, pure rilevante, apportata dal decreto 34/2020.
Questo ha modificato anche il comma 6 dell'articolo 23, consentendo ai genitori con figli fino a 16 anni (e non più tra i 12 e i 16), di godere di un periodo di astensione non retribuita e non coperta da contribuzione figurativa, senza limitazione di durata, per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il diritto illimitato all'astensione, pur entro un termine temporale circoscritto, si colloca in controtendenza rispetto alle precedenti indicazioni fornite dall'Inps che aveva individuato nel contatore dei congedi retribuiti il perimetro applicabile anche al diritto di astensione non retribuita.

Anche in questo caso, gioverebbe agli enti una conferma della corretta lettura della disposizione.

Nessun dubbio nel fare di privati e pubblici un unico insieme, in questo caso, in quanto il comma 6 così innovato resta richiamato dall'articolo 25, e il termine temporale ultimo per la fruizione, per gli uni e per gli altri genitori, non ha subito alcuna variazione. A conferma del diverso e più contenuto termine entro il quale fruire del diritto all'astensione non retribuita, si colloca la previsione laddove precisa, a differenza di prima, che si tratta di un diritto che si aggiunge e si somma a quello ai congedi retribuiti al cinquanta per cento, e non già di un prolungamento da fruire alle stesse regole e condizioni.

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