Personale

Sulle assunzioni l’incognita della circolare «fantasma»

È tutto pronto per il calcolo dei nuovi spazi assunzionali dei Comuni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 17 marzo è ora possibile dar corso alle indicazioni dell’articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019 che nasce per superare la stretta logica del turn-over e garantire maggiori assunzioni in base alle capacità di bilancio. Ma manca, a dire il vero, la circolare esplicativa in formato ufficiale, visto che la bozza sta ormai circolando da quasi un mese. Proprio per questo le incertezze degli operatori non mancano.

Tutto il nuovo meccanismo si basa sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. I dati vanno recuperati all’interno dei rendiconti approvati. Soprattutto la definizione del numeratore – le spese di personale – sta mettendo alla prova i Comuni in quanto, come noto, è dal 2006 che l’aggregato va attentamente monitorato.

Fino a qua, però, si trattava di un limite in valore assoluto, la media del triennio 2011/2013 ovvero l’anno 2008 per i Comuni sotto i mille abitanti. Adesso, invece, trattandosi di un rapporto con le entrate correnti, le cose sono destinate a cambiare. La bozza di circolare, spiega che i valori sono da recuperare nel macro-aggregato «U.1.01.00.00.000» come riportati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) senza alcuna possibilità di rettifica, in più o in meno. Ciò che è chiaro, finora, è che di certo l’Irap non andrà conteggiata.

A questo punto, ogni ente sarà in grado di capire le azioni assunzionali possibili per l’anno di riferimento in base alla propria collocazione in una delle fasce determinate dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del decreto ministeriale. Ovviamente, più il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti sarà basso e più ci saranno possibilità di ingressi di nuovi dipendenti. Per i Comuni “virtuosi” – cioè quelli che si collocano al di sotto delle soglie della Tabella 1 – nasce inoltre l’incognita di come “girerà” ora la mobilità. Questi Comuni, infatti, non saranno più soggetti a limitazioni alle assunzioni in senso stretto non avendo più regole di turn-over in base ai dipendenti cessati, ma spazi assunzionali definiti in base alla sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate.

La bozza della circolare ha in effetti permesso di sapere che la cosiddetta neutralità della mobilità, in quel contesto, non esiste più. Quindi, nel momento in cui questi enti quantificheranno la propria quota (spazi finanziari) da destinare a nuove assunzioni, dovranno tener conto che la stessa potrà essere utilizzata indifferentemente per ingressi tramite concorso, scorrimento di graduatorie e anche per mobilità. La fuoriuscita per trasferimento di un lavoratore, invece, non creerà nell’immediato nuovi spazi, in quanto questi sono già definiti in base a rendiconti di anni prima.

Infine, c’è molta confusione per l’anno 2020. I piani triennali del fabbisogno di personale vanno riapprovati? Sempre dal documento esplicativo anticipato informalmente si ricava che non è obbligatorio tornare in giunta con la revisione del documento ma, come primo passaggio, potrebbe bastare una relazione tecnica che verifichi, di fatto, che le azioni già approvate sono compatibili con le nuove regole. Rimane un’ultima questione, ovvero il destino delle assunzioni già avviate alla data del 20 aprile 2020, cioè il giorno dell’entrata in vigore del nuovo decreto e non ancora portate a termine. Al fine di non penalizzare i Comuni che avevano già dato il via alla propria programmazione sono fatte salve esclusivamente quelle per le quali a tale data risultava formalmente effettuata la comunicazione prevista dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e per la cui spesa era stata registrata la prenotazione dell’impegno sul bilancio.

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