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Congedo Covid anche per i dipendenti pubblici vale al 31 luglio

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il ministero del Lavoro scioglie il dubbio circa il termine di fruibilità dei congedi Covid-19 per i dipendenti pubblici, confermando che lo stesso è equiparato a quello per i lavoratori privati e cioè il 31 luglio. Le difficoltà interpretative sono seguite all'entrata in vigore del decreto 34/2020, con il quale sono state apportate, a opera dell'articolo 72, delle modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto legge 18/2020, che regolano il congedo parentale straordinario Covid.

Da una parte l'articolo 23, destinato ai dipendenti privati, fissa il termine al 31 luglio, mentre l'articolo 25 ne ancora l'applicazione al periodo di «sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado».

L'interpretazione strettamente letterale del combinato disposto indurrebbe a sostenere che, nel pubblico, non è possibile beneficiare del congedo fino a fine luglio ma si dovrebbe limitare alla sospensione delle scuole.

Dall'altro canto, appare legittima l'omogeneizzazione dei termini di fruizione per effetto dell'espresso rinvio attuato dall'articolo 25, all'articolo 23.

È fisiologico che un quadro così delineato abbia mandato in tilt le pubbliche amministrazioni.

Il parere del ministero pubblicato sul sito, arriva peraltro all'indomani del Dpcm che ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al 14 luglio prossimo.

Se da un lato la nuova scadenza non consente l'allineamento sperato lasciando un gap dal 14 luglio al 31 luglio, dall'altro conforta il contenuto del parere che invece scioglie dubbi e restituisce certezze.

D'altra parte, lo stesso dossier del dipartimento Bilancio della Camera, relativo al Ddl 2500/C di conversione del decreto 34/2020, nell'esaminare l'articolo 72 non rassicurava in relazione all'omogeneità affermando che «in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, del d.l. 18/2020, la fruizione del suddetto congedo da parte dei dipendenti pubblici è concessa per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici – sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal Dpcm del 26 aprile 2020 – e non fino al 31 luglio 2020, come previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23, comma 1, del d.l. 18/2020, richiamato al medesimo articolo 25. In relazione al nuovo termine del 31 luglio 2020, posto per il settore privato, suggerisce di valutare l'opportunità di specificare quale sia il termine finale di applicazione del congedo parentale in esame per i dipendenti pubblici».

A sbrogliare questa complicata matassa ci ha pensato il ministero del Lavoro con una risposta pubblicata sul proprio sito lo scorso 12 giugno. Per i tecnici del ministero del Lavoro non ci sono dubbi, anche i dipendenti pubblici, al pari dei privati, possono fruire del congedo Covid con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni sino al 31 luglio.

L'articolo 25, comma 1, del decreto legge 18/2020, si legge nel parere, dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23, comma 1, dello stesso decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020.

La fruizione del congedo, si rammenta, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

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