Personale

Dirigenti locali, la bozza di contratto cancella il «galleggiamento» di segretari

di Arturo Bianco

Scissione della retribuzione di posizione dei dirigenti in una quota fissa e in una variabile, aumenti dal gennaio 2018 di circa 2.000 euro su base annua, semplificazione delle regole di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, nuove disposizioni per la remunerazione degli incarichi ad interim, reintroduzione di una clausola di salvaguardia economica nel caso di conferimento ai dirigenti di incarichi di minore rilievo (disposizione che si applica anche ai segretari) e scomparsa del cosiddetto galleggiamento per i segretari. Sono queste le principali novità contenute nella bozza di contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016/2018 in discussione alla data dello scorso 18 giugno sulla base delle elaborazioni dell'Aran.

Si ricorda che il contratto ha come destinatari i dirigenti del comparto delle funzioni locali (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Camere di commercio eccetera); quelli professionali, tecnici e amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e i segretari comunali e provinciali. La bozza di contratto è strutturata in 3 parti comuni a tutti e in 3 sezioni specifiche dedicate ai singoli gruppi di destinatari. Le sezioni specifiche sono a loro volta suddivise in 4 parti: introduzione, relazioni sindacali, rapporto di lavoro e trattamento economico. Si deve sottolineare che viene dettata una disciplina nuova, organica e unitaria sia per gli istituti normativi, sia per gli aspetti disciplinari.

Gli aumenti si realizzano attraverso l'incremento di 125 euro al mese del trattamento economico fondamentale e di 409,50 euro all'anno della indennità di posizione. Viene inoltre previsto, come per i precedenti contratti, un aumento da quantificare del fondo per la contrattazione decentrata.

In analogia a quanto previsto da altri contratti, viene disposta la suddivisione della retribuzione di posizione dei dirigenti in due voci: quella di parte fissa e quella variabile. Si deve evidenziare che la parte fissa viene stabilita nella misura minima decisa dal contratto nazionale.

Nella costituzione del fondo dei dirigenti l'assai controversa possibilità di impinguamento in relazione alla attivazione di nuovi servizi viene sostituita dalla possibilità per gli enti di destinare risorse alla incentivazione dei dirigenti in relazione alla proprie scelte organizzative. La costituzione dei fondi viene semplificata con l'unificazione in una unica voce di tutte quelle che hanno un carattere certo e stabile, sperando che nel testo finale vengano indicate quali sono queste voci. Da sottolineare che viene previsto che il fondo deve essere costituito con le nuove regole a partire dall'anno successivo a quello di stipula del contratto nazionale.

Tra le altre previsioni si deve ricordare che per la remunerazione degli incarichi conferiti ad interim viene prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione, in una misura tra il 15% ed il 25% di quella spettante per l'incarico svolto, mentre fino ad oggi la remunerazione di questi incarichi è stata possibile solo con una maggiorazione della indennità di risultato.

Viene prevista ed estesa anche ai segretari la previsione per cui il passaggio a un incarico con una retribuzione di posizione meno elevata determini il diritto a continuare a ricevere la stessa indennità: la differenza diminuirà di 1/3 all'anno e poi, entro il terzo anno, questa forma di tutela scomparirà.

Non viene riproposta la clausola di csiddetto galleggiamento dei segretari, cioè la disposizione che imponeva che il loro salario accessorio non sia inferiore a quello più elevato in godimento da parte di un dirigente nell'ente. Le indennità che i segretari potranno ricevere dopo la stipula del nuovo contratto sono le seguenti: retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, diritti di segreteria e la retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate. Viene loro riconosciuto infine l'eventuale maturato economico annuo, oltre all'eventuale retribuzione individuale di anzianità.

La bozza di contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area delle funzioni locali

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