Appalti

Affidamento con gara per l'incarico di stima delle quote di partecipazione

di Aldo Milone

L'affidamento dell'incarico di redazione di una perizia di stima del valore delle quote di partecipazione detenute dagli enti locali in una società avvenuto senza la procedura di evidenza pubblica viola i canoni di pubblicità, trasparenza e rotazione degli incarichi. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte, nella delibera n. 2/2019.

Quadro normativo di riferimento
L'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 individua i presupposti di legittimità necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, tra cui rilevano la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione nonché il ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate, per l'affidamento dell'incarico.
Sotto il profilo dei costi sostenibili per questi incarichi, inoltre, si rendono applicabili i limiti di spesa introdotti dall'articolo 6, comma 7, del Dl 78/2010, salvo che la copertura del costo sia garantita in toto dall'esborso di soggetti diversi dall'ente locale committente la consulenza.

Eccezioni all'evidenza pubblica
La circostanza che l'onere economico dell'incarico non venga sostenuto dalla Pa non vale, tuttavia, a giustificare l'adozione di un comportamento in difformità dei requisiti legali di affidamento. Infatti, la neutralità finanziaria sui bilanci locali, pur incidendo sull'operatività dei tetti di spesa, non fa retrocedere l'esigenza che l'atto di conferimento dell'incarico sia conforme a tutti gli altri parametri di legittimità stabiliti dalla disciplina normativa.
In particolare, i giudici contabili hanno ribadito la centralità e ineludibilità del principio secondo cui gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità. Le deroghe a questo principio devono essere di carattere eccezionale e vanno sostanzialmente ricondotte a ipotesi del tutto particolari quali: procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale.

Unicità della prestazione
Secondo i magistrati del controllo piemontese, l'incarico di redazione di una perizia di stima delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali non può rientrare nella fattispecie di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, laddove consulenze analoghe siano già state affidate in passato a seguito di procedura pubblica comparativa e atteso inoltre che questa tipologia di mansione è ascrivibile alle usuali competenze professionali di esperti in materia economico-finanziaria.

Assoluta urgenza della consulenza
La prestazione non può neanche essere ricondotta alla fattispecie dell’assoluta urgenza determinata dall’imprevedibile necessità della consulenza in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale. Questo perché, a parere della sezione Piemonte, gli adempimenti connessi all'entrata in vigore del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016) non presentano una tempistica tale da non potere essere gestiti da un ente secondo le normali procedure di gara.

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 2/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©