Appalti

Il Comune può negare la licenza al servizio di trasporto privato se interferisce con quello pubblico

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni possono negare l'autorizzazione a servizi di trasporto persone che abbiano natura commerciale, qualora questi si sovrappongono ai servizi di trasporto pubblico locale, poiché è necessario assicurare un efficiente svolgimento dei servizi economici di interesse generale e il perseguimento degli interessi pubblici coinvolti.
Il Tar Veneto, sezione I, con la sentenza n. 51/2019 ha sancito la legittimità di un provvedimento con il quale un ente locale di area vasta ha negato a una società privata di trasporti con autobus l'autorizzazione a svolgere la propria attività su un percorso coincidente per fermate e orari con quello assegnato agli autobus del servizio di trasporto pubblico locale, facendo leva sulle disposizioni della legge regionale che attuano l'articolo 106, comma 2 del Tfue.
La norma del trattato Ue, infatti ammette la possibilità di restrizioni alla concorrenza e legittima il divieto di sovrapposizione e interferenza, posto a protezione del diritto di esclusiva attribuito al gestore del servizio pubblico di trasporto, a sua volta finalizzato a garantire (mediante gli obblighi di servizio pubblico) la fruizione dei servizi all'utenza secondo il principio di universalità.

Servizi di trasporto programmati e autorizzati
I giudici amministrativi hanno evidenziato la distinzione, nella legislazione regionale, tra i servizi di trasporto programmati e quelli autorizzati.
I servizi programmati sono quelli previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla stessa normativa e comprendono i servizi minimi, che devono soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, e quelli aggiuntivi. Questi servizi sono affidati dall'amministrazione attraverso una gara oppure vengono gestiti secondo il modello dell'in house providing, e sono regolati attraverso appositi contratti di servizio.
I servizi autorizzati, invece, sono esercitati da privati imprenditori, in base a un'autorizzazione amministrativa, senza alcun onere finanziario a carico dell'amministrazione. Per questa tipologia di servizio la legislazione regionale prevede espressamente il divieto di sovrapposizione e interferenza con il servizio di trasporto pubblico locale. La limitazione per i servizi autorizzati è quindi prevista dalla normativa di riferimento per assicurare la sostenibilità economica dei servizi di trasporto pubblico locale e l'espletamento stesso del servizio, di primario interesse collettivo, trovando copertura proprio nell'articolo 106, comma 2, del Trattato Ue.

La decisione
I giudici amministrativi hanno evidenziato come nel sistema del trasporto pubblico locale convivano due realtà distinte: il servizio pubblico, finanziato dal settore pubblico, serve a garantire la mobilità sul territorio a tutti i cittadini (in prospettiva anche a coloro i quali non potrebbero pagare un prezzo di mercato), mentre il servizio privato, rappresenta un'attività di impresa e opera sul mercato.
Le limitazioni per i servizi privati hanno una finalità chiara: un servizio di trasporto autorizzato potrebbe essere in concreto gestito in modo da coprire, in tutto o in parte, lo stesso tragitto del servizio pubblico (e in ciò si determina la sovrapposizione), oppure con modalità le quali, anche senza sovrapposizione materiale, siano tali da sottrarre al servizio pubblico la propria utenza (e ciò corrisponde alla interferenza). Nell'uno e nell'altro caso, il risultato sarebbe una potenziale crisi dell'equilibrio economico finanziario che va comunque mantenuto anche nell'ambito del servizio pubblico, crisi che potrebbe determinare la sospensione o l'abbandono di quest'ultimo, con danno di tutti gli utenti.
La sovrapposizione e l'interferenza determinerebbero infatti la sottrazione di utenza al servizio pubblico locale (sostenuto da risorse pubbliche), incidendo negativamente sull'equilibrio economico-finanziario dei servizi di trasporto programmato e non consentendo la redditività del servizio pubblico locale.
I giudici amministrativi hanno chiarito come l'equilibrio economico-finanziario non rilevi come elemento di natura strettamente economica, ovvero come semplice redditività di una qualunque impresa privata, costituendo piuttosto condizione e presupposto essenziale per la sostenibilità del servizio nel suo complesso, ed è quindi preservato, attraverso le norme di limitazione della concorrenza in virtù della sua funzione strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico, e non come mero vantaggio di tipo lucrativo.

La sentenza del Tar Veneto n. 51/2019

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