Appalti

Niente project financing per gli affidamenti nel trasporto locale

di Alberto Barbiero

La procedura di project financing non può essere utilizzata per l'affidamento di servizi pubblici di trasporto locale, in quanto il sistema delle contribuzioni non determina la traslazione del rischio sul soggetto gestore. Il Trga Bolzano, con la sentenza n. 23/2019 ha preso in esame una controversia inerente il rifiuto dell'ente di governo del servizio a valutare una proposta spontanea per una concessione del servizio mediante finanza di progetto.

La realizzazione di nuovi impianti
Il primo elemento di analisi evidenzia l'impossibilità dell'affidamento in concessione a mezzo di project financing del servizio di trasporto pubblico locale, in quanto non richiede la realizzazione di nuovi impianti o infrastrutture e non necessita, quindi di un preciso e ben individuato coinvolgimento di «risorse private, atto ad attuare quel contemperamento tra le esigenze di interesse pubblico e la redditività del capitale di investitori interessati all'operazione tipico del partenariato pubblico-privato». I giudici amministrativi evidenziano come lo stesso dato normativo inerente la finanza di progetto richieda la realizzazione di investimenti, anche in caso di concessione di servizi.

La contribuzione pubblica
L'ulteriore elemento contrario all'ammissibilità della finanza di progetto per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale si concretizza ogniqualvolta la stessa sia indirizzata ad agevolare iniziative che si connotano per un elevato tasso di contribuzione pubblica.
La ratio che connota gli strumenti di partenariato pubblico-privato, finalizzati all'attrazione di risorse finanziarie private nell'esecuzione e gestione di opere e servizi pubblici, è contraddetta quando gli stessi siano utilizzati in relazione alla prestazione di servizi caratterizzati da significativa copertura finanziaria pubblica.
I giudici amministrativi hanno rilevato come venga meno, in questa ipotesi, anche la giustificazione dell'attribuzione a favore del promotore di vantaggi concorrenziali che fungono da contropartita dell'esposizione finanziaria richiesta.
Il coinvolgimento di contribuzioni pubbliche è, infatti, elemento rilevante nelle dinamiche economico-finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale. Quando il tasso di contribuzione pubblica sia elevato e, comunque superiore al limite finanziario di matrice pubblica che l'articolo 165 del Dlgs 50/2016 fissa al 49% dell'investimento totale.

La traslazione del rischio di gestione
L'attribuzione del vantaggio concorrenziale collegato alla presentazione di una proposta di finanza di progetto viene, quindi, subordinata alla configurabilità di un'integrale – o comunque prevalente - traslazione del rischio di gestione connesso all'espletamento del servizio in capo al concessionario/proponente. I giudici amministrativi hanno evidenziato come, in mancanza di questa allocazione, si determinerebbe un'ingiustificata fruizione delle utilità che lo schema della finanza di progetto riserva al promotore, prima fra tutte quella derivante dal diritto di prelazione esercitabile all'esito della procedura concorsuale.
Le modalità di remunerazione previste dalla vigente normativa per i servizi di trasporto pubblico locale sono quindi tali da escludere la sussistenza di un apprezzabile rischio operativo in capo al concessionario. Quest'ultimo, infatti, viene ad avere la garanzia della copertura, mediante contribuzioni pubbliche, oltre che del costo standard chilometrico (cioè del costo di esercizio medio determinato secondo criteri di efficiente gestione) anche del suddetto, ragionevole margine di utile. Non è quindi configurabile il rischio sul lato della domanda, avendo il gestore comunque la certezza della remunerazione dei costi di produzione del servizio oggetto di concessione.
L'insussistenza di significativi rischi in capo al proponente (potenziale concessionario) e, quindi, della inidoneità dell'operazione ad essere inquadrata nell'ambito degli schemi del partenariato pubblico-privato, facendo persino dubitare della configurabilità di un rapporto di concessione di servizio pubblico in senso proprio.
L'assunzione del rischio operativo in capo alla parte privata del contratto di Ppp costituisce, infatti, elemento qualificante il rapporto concessorio tout court, determinando un'esposizione del privato alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile.

La sentenza del Trga Bolzano n. 23/2019

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