Appalti

Partecipate, il testo unico «sovraccarica» di lavoro la sezione del controllo sugli enti

di Michele Nico

A distanza di 60 anni dalla legge istitutiva 259/1958, la Sezione del controllo sugli enti svolge ancor oggi funzioni attuali, con un raggio d'azione che si estende a una folta platea di soggetti controllati o vigilati dallo Stato, e operando secondo l'accurata metodologia d'indagine che caratterizza per definizione lo stile della Corte dei conti.

Gli enti sottoposti al controllo
Secondo il programma di attività per il 2019 approvato con la delibera n. 13/2019, al 31 dicembre 2018 gli enti sottoposti al controllo della Sezione risultano in tutto 299, di cui 212 enti pubblici, 35 società partecipate e 52 persone giuridiche prive di natura societaria.
La tipologia degli organismi strumentali comprende enti pubblici di ricerca, fondazioni liriche ed enti operanti nel mondo della cultura, autorità di sistema portuale, autorità di bacino distrettuale con competenze in materia ambientale, società a partecipazione pubblica e, più in generale, tutti i soggetti che concorrono a formare il sistema amministrativo a livello centrale della Pa.
Come si legge nella delibera, l'ampia gamma di enti sottoposti al vaglio della Sezione deve la propria ragion d'essere al fatto che, come ha chiarito la Corte Costituzionale, la nozione di «ente pubblico», alla quale fa riferimento la legge 259/1958 comprende anche «i soggetti giuridici che, pur non potendo ricondursi alla generale nozione di ente pubblico, devono, ciò nonostante, essere sottoposti a controllo perché a finanza parzialmente o totalmente derivata dallo Stato, o in quanto, pur avendo una connotazione privatistica e pur conducendo una gestione sulla base di moduli civilistici, fruiscono di un apporto al patrimonio». È fuor di dubbio che l'evoluzione legislativa degli ultimi decenni ha favorito la proliferazione degli organismi strumentali della Pa, comportando inevitabilmente un incremento della sfera di competenze della Sezione del controllo sugli enti.

Le attività per l'anno corrente
Nel descrivere l'attività in programma per l'anno corrente, la delibera osserva come il compito della Sezione sia quello di «inquadrare la particolare missione dell'ente controllato nel più ampio ambito delle politiche pubbliche di settore, con la relativa legislazione ed i piani e programmi attuativi; dall'altro, a evidenziare i fatti gestori di maggiore risalto intervenuti nel periodo di riferimento».
Il controllo della Corte si occupa dell'attività gestionale dell'ente durante l'intero esercizio finanziario, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili, come i documenti contabili, le relazioni e i verbali degli organi di controllo interni, gli atti parlamentari, nonché la documentazione istruttoria acquisita.
L'esame della gestione finanziaria degli enti controllati viene altresì condotto in raffronto con gli esercizi precedenti, operando la verifica degli equilibri di bilancio e il monitoraggio sulla qualità della spesa degli enti in termini di servizi resi, anche tenendo conto degli obiettivi individuati in sede di programmazione.

Gli adempimenti introdotti dal Dlgs 175/2016
La mole degli adempimenti a carico della Sezione risulta poi sensibilmente accresciuta a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica), che accentua le responsabilità connesse ai rapporti tra enti pubblici e società partecipate rafforzando il ruolo di controllo della Corte dei conti.
Ciò vale, per esempio, per l'esame che la Sezione competente della Corte ha da svolgere in ordine alla delibera assembleare di nomina del Cda, che deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi della società partecipata (articolo 11, comma 3, del Dlgs 175/2016).
Un esame ancor più approfondito compete ai giudici contabili per effetto dell'articolo 5 del testo unico, che prevede la trasmissione alla Corte degli atti deliberativi della costituzione di nuove società e della partecipazione in società preesistenti, che sono soggetti a puntuali oneri di motivazione, sotto il profilo delle ragioni, della finalità, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
Da ultimo, è appena il caso di evocare l'enorme attività di controllo sottesa all'esame dei piani di razionalizzazione (articolo 20 del Dlgs 175/2016), volti a perseguire il duplice obiettivo di una riduzione strutturale degli asset societari e di un taglio della spesa pubblica per il disimpegno delle attività esternalizzate dalla Pa.
L'elenco dei procedimenti sottoposti alla verifica della Sezione – riportato nella parte finale della delibera in esame – rappresenta con eloquenza il carico di adempimenti connessi al controllo degli organismi partecipati.
Le materie oggetto di verifica comprendono, a titolo esemplificativo, il rispetto dei limiti retributivi per amministratori e dipendenti, la completezza dei documenti contabili (compresi quelli relativi al bilancio consolidato), l'osservanza delle norme in materia di in house providing, il rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo dei componenti e la parità di genere per l'accesso negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'attuazione della normativa in materia di di trasparenza e prevenzione della corruzione. Ce n'è abbastanza per concludere che l'entrata in vigore del Dlgs 175/2016, oltre a cambiare radicalmente lo scenario dei rapporti tra soci pubblici e società partecipate, ha incrementato a dismisura, per numero e intensità, l'esercizio dei controlli da parte della Corte dei conti, ponendo (oltretutto) una serie di problemi in ordine all'organico della magistratura addetta alle relative incombenze.

La delibera della Corte dei conti n. 13/2019

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