Appalti

Rischio inattuazione per i piani con le dismissioni

Sui piani di razionalizzazione straordinaria iniziano ad essere resi pubbliche le prime valutazioni delle sezioni di Controllo della Corte dei Conti. Tra queste, degna di nota è la delibera 23/2019 della Sezione Veneto, che ha due grandi pregi. L’essere una rassegna sistematica su alcuni comparti interessati dai piani, e la scelta dei settori, Camere di Commercio e Università, che sono coinvolte nei piani ma che, per il gioco di stratificazione delle norme, a differenza di Comuni e Province non possono rivolgersi alla Corte per chiederne i pareri. Da qui l’importanza della delibera anche per queste categorie di enti.

La Corte rileva che «diversi piani risultano incompleti quanto alle informazioni attinenti alle partecipazioni indirette, non indicate o indicate solo se possedute tramite partecipazioni societarie di controllo». È questo un tema ricorrente al punto che la Sezione esorta gli enti a dotarsi di uffici ad hoc per il governo dei flussi informativi da ente a società e per le istruttorie del caso.

Uno dei temi affrontati in modo approfondito è quello del “soccorso finanziario”, che trova riferimento nella prevenzione delle crisi (articolo 14 del Testo unico delle partecipate). La Corte manifesta il suo netto sfavore sugli interventi successivi alla liquidazione, che vanno attentamente motivati, anche se non necessariamente esclusi quando prevalga un interesse pubblico: un paragrafo è appunto riservato ai «casi non consentiti» di soccorso.

Altro argomento affrontato con rigore è quello del controllo pubblico. La Corte «muove dal semplice assunto che l’investimento pubblico nelle società vada tutelato tramite un “controllo pubblico unitario” da parte di tutti i soci pubblici, in quanto espressioni di un “unicum” Pubblica amministrazione». La sezione registra che sono pochi i «casi di norme statutarie o patti parasociali predisposti a tal fine tra Pubbliche amministrazioni; molto più spesso ci si trova più semplicemente avanti a soci pubblici, che posseggono complessivamente una quota maggioritaria o prevalente di capitale sociale. Rispetto a tali situazioni, non si può non invitare i soci pubblici, a partire da quelli che detengono la quota più elevata di capitale sociale, ad assumere iniziative tese a “codicizzare” le forme del controllo pubblico congiunto, in modo da valorizzare pienamente la partecipazione pubblica nella società».

Molto lavoro è certo stato fatto, ma molto ne resta da fare. Da qui l’interesse della sezione per le revisioni ordinarie, su cui chiede di concentrarsi sottolineando «la necessità di una più incisiva governance nei confronti dei propri organismi partecipati e un maggiore e più concreto impulso all’attuazione del processo di dismissione».

È chiaro, peraltro, che a volte le maglie della norma stanno strette alla realtà delle cose: davvero, ad esempio, si può pensare di chiudere una Fiera quando le perdite superino i 4 esercizi consecutivi? Questo non significa, però, che non si debba fare ogni sforzo per il risanamento e che si debba mantenere partecipazioni inefficienti solo perché il comparto sia, in astratto, importante per il territorio.

La delibera della Corte dei conti Veneto n. 23/2019

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