Appalti

Per le perdite nelle partecipate copertura nel primo preventivo utile

di Ivan Bonitatibus e Andrea Ziruolo

Il testo unico delle partecipate (articolo 21, comma 1 del Dlgs 175/2016) impone anche ai Comuni di accantonare in un fondo vincolato, nell'anno successivo a quello in cui le proprie società partecipate presentano un risultato di esercizio negativo, il corrispondente importo della perdita proporzionato alla quota di partecipazione. L'accantonamento può essere evitato se la perdita è immediatamente ripianata o la società è posta in liquidazione.
Per le partecipate che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio a cui far riferimento per il calcolo dell'accantonamento è quello relativo a tale bilancio, sempre che la società rientri nel perimetro di consolidamento; per le società di servizi pubblici a rete di rilevanza economica il parametro rilevante è costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione (A-B) dell'articolo 2425 del codice civile.

Bilancio del Comune nel quale accantonare la perdita
Se la partecipata subisce una perdita con riferimento alla gestione 2018, lo stanziamento di spesa (non impegnabile) che genera la parte accantonata del risultato di amministrazione dell'ente è da allocare nella prima annualità del preventivo 2019/2021 o del 2020/2022?
Per la sezione di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, il risultato negativo di esercizio a cui la norma si riferisce «si consacra nel rendiconto (bilancio d'esercizio) approvato formalmente dalla società partecipata. Solo in tale momento acquista certezza contabile e rilevanza ai sensi della disposizione in esame. Pertanto, l'accantonamento dovrà essere effettuato nel primo bilancio successivo alla "certificazione" del risultato negativo». Comunque all'ente partecipante non è impedito, «nell'ambito della verifica sull'andamento della gestione societaria, di valutare prudenzialmente di procedere ad accantonamenti anche prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio» (delibera n. 127/2018/PAR).
La delibera ligure lascerebbe intendere che il Comune, con riferimento a un risultato negativo della partecipata relativo alla gestione 2018 che sarà «certificato» nel 2019 con l'approvazione del bilancio di esercizio, dovrà provvedere al relativo stanziamento in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 (prima annualità, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri accantonamenti", Titolo I). L'imputazione, però, potrebbe essere prudentemente anticipata nel bilancio di previsione 2019/2021 in virtù del monitoraggio costante sugli organismi esterni. Infatti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione l'ente potrebbe già venire a conoscenza del manifestarsi della perdita anche se non ancora «certificata». Analogamente, la perdita potrebbe essere imputata al bilancio 2019/2021 con una variazione se la sua conoscenza dovesse essere successiva alla deliberazione del bilancio di previsione. Naturalmente, non appena avvenuta la «certificazione», se l'importo stanziato in bilancio non dovesse coincidere con quello della perdita effettiva, l'ente dovrà procedere alla opportuna variazione di bilancio.
L'opzione di anticipare l'accantonamento indicata dalla Sezione Liguria si trasforma in un obbligo per la sezione Toscana (delibera n. 46/2019). La sezione ha infatti rilevato la non corretta determinazione, nel risultato di amministrazione 2016 del Comune, della quota accantonata relativa al Fondo perdite società partecipate, non essendo stata inserita la parte rilevante della perdita d'esercizio (non immediatamente ripianata) della gestione 2015 di una partecipata nella prima annualità del bilancio 2016/2018.

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