Appalti

Contributi Pa in nota integrativa, caos nelle società partecipate

Con i bilanci 2018 entrano in vigore le disposizioni, previste dalla legge 124/2017, per migliorare la trasparenza sull’erogazione di contributi pubblici. La norma, però, si riferisce a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere» e non si limita al terzo settore, ma riguarda anche le imprese. Il riferimento è ai commi 125 e seguenti della legge, dove si prevedono obblighi di trasparenza per i vantaggi economici superiori ai 10mila euro provenienti da Pa e società a partecipazione pubblica, anche quotate.

L’informativa è comprensibile per il terzo settore, mentre non se ne capisce l’estensione alle imprese che, oltretutto, sono tenute a pubblicare gli importi in nota integrativa. Ancora, «l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente».

In base al comma 126, le società statali devono pubblicare in nota integrativa anche le erogazioni superiori ai mille euro, come previsto dall’articolo 26 del Dlgs 33/2013. La pubblicazione è condizione legale di efficacia degli atti dispositivi.

In sostanza, a partire dal bilancio 2018, anche le società pubbliche dovranno pubblicare in nota integrativa tutte queste informazioni se percepiscano vantaggi economici da parte di amministrazioni pubbliche. Le società statali dovranno pubblicare anche le erogazioni effettuate.

A parziale modifica di questo impianto è intervenuto il decreto “semplificazione” (articolo 3-quater, comma 2 del Dl 135/2018) stabilendo che vengono meno gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie vengono meno «a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato».

La norma lascia molti dubbi, al punto che il Mise ha posto alcuni quesiti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo si è espresso (parere n. 1149/2018), confermando, per quanto riguarda le società, che gli obblighi si applicano dal bilancio 2018 e chiarendo che la disposizione non crea competenze Anac ulteriori.

Anche Assonime, con la circolare 5/2019, ha cercato di fare chiarezza e di circoscrivere il concetto di «vantaggi economici di qualunque genere», sostenendo l’esclusione delle prestazioni svolte nell’attività d’impresa, e perfino degli incarichi retribuiti quando hanno natura sinallagmatica. Purtroppo, non pare sia questo l’intento della norma, che avrebbe altrimenti escluso le imprese dall’adempimento. Anche il collegamento con il Registro nazionale degli aiuti di Stato sembra portare ad altre conclusioni.

Ci si deve poi interrogare su cosa debba risultate in nota integrativa, visto che la richiesta della disposizione interferisce su un fondamentale strumento di informativa. L’idea di Assonime, condivisibile, è quella di presentare una sezione riferita alla legge 124/2017, in cui si elenchino poche informazioni, quali soggetto erogante, importo e causale.

Viene da chiedersi, infine, se l’informativa debba seguire un criterio di cassa o di competenza. Nel silenzio del legislatore, una ragionevole soluzione può essere quelle di dichiarare espressamente in nota il criterio applicato.

Certo è che sarebbe stato saggio evitare interferenze con la disciplina civilistica, rinviando gli obblighi al sito delle società, più che al loro bilancio.

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