Appalti

Tpl, accisa ridotta sul gasolio per i filobus elettrici

La Ctr della Liguria (sentenza 59/1/2019), presidente Venturini, relatore Cattaneo) ha riconosciuto in capo alla società che gestisce il servizio del trasporto pubblico cittadino il diritto all’accisa agevolata per autotrazione, anche con riguardo al gasolio utilizzato dai filobus a trazione elettrica.
La controversia è sorta a seguito del diniego del rimborso da parte dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ha negato l’applicabilità dell’agevolazione, sostenendo che i filobus non sarebbero stati contemplati dalla normativa di cui al Dpr 277/2000, concernente l’agevolazione riservata ai soli “autoveicoli”, secondo la definizione dell’articolo 54 del Codice della strada. Inoltre, l’ufficio evidenziava che il gasolio non era stato impiegato direttamente nella trazione dei veicoli – funzione cui la norma ricollega l’agevolazione – ma solo per la produzione di energia elettrica, ovvero per l’alimentazione dei motogeneratori di cui sono dotati i filobus.
Veniva quindi contestata la spettanza dell’agevolazione sotto il profilo oggettivo, in ragione del tipo di veicolo alimentato e del peculiare impiego del prodotto energetico.
La tesi dell’ufficio delle Dogane è stata smentita in sede giurisdizionale, sia in primo che in secondo grado (Ctp La Spezia 68/2017), sulla base di plurime argomentazioni che si ritengono ampiamente condivisibili.

Il trasporto merci e persone

Il Dpr 277/2000, articolo 1, ha previsto un’agevolazione per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci, riconoscendo in favore degli stessi una riduzione dell’accisa. Successivamente, l’articolo 5 del Dl 452/2001 (agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori) ha esteso l’agevolazione ad altre attività, quali il trasporto di persone, compresi i servizi di competenza statale e locale, gli enti pubblici e il trasporto “a fune” in servizio pubblico per trasporto di persone.
L’agevolazione è riconosciuta mediante credito d’imposta da chiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione, secondo cadenze trimestrali, come attualmente previsto dal Dl 1/2012, ed è subordinata alla presentazione di un’apposita dichiarazione alle Dogane.

La natura soggettiva

Come ha chiarito la Ctr della Liguria, l’agevolazione non è collegata al tipo di veicolo utilizzato, ma all’attività esercitata dal soggetto che richiede il rimborso o la compensazione. Si tratta, dunque, di beneficio di carattere soggettivo, in relazione al quale non rileva la tipologia del veicolo impiegato né l’utilizzo specifico del carburante.
Per tali ragioni, da un lato risulta arbitrario escludere i filobus dal beneficio, tanto più che il Dl 452/2001 ha ammesso anche il trasporto a fune tra le attività agevolabili; dall’altro, appare artificioso tassare in misura piena il gasolio perché non impiegato direttamente nella trazione del mezzo filostradale, quando è pacifico che la funzione “finale” del prodotto energetico è quella motrice.
La pronuncia in commento appare conforme al dettato legislativo e altresì coerente con la ratio dell’agevolazione sottesa alla normativa in materia: neutralizzare l’aumento delle accise sui mezzi inquinanti in capo a quei soggetti, primi fra tutti gli autotrasportatori, per i quali tali il peso economico degli aumenti sarebbe insostenibile.

La sentenza della Ctr della Liguria n. 59/1/2019

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