Appalti

Nella multiservizi incarico fiduciario all’amministratore

di Alberto Barbiero

L'incarico di amministratore di un'azienda speciale costituita per la gestione di servizi pubblici locali è di natura fiduciaria e, per essere revocato, non richiede una particolare motivazione.
Il Tar Campania - Napoli, sezione I - con la sentenza 1379/2019 ha analizzato le condizioni che possono portare un sindaco a revocare l'incarico di presidente di un'azienda speciale, istituita in base all'articolo 114 del Dlgs n. 267/2000, a fronte dell'inosservanza delle direttive conferite a tale soggetto dall'amministrazione.
Nel caso preso in esame, uno dei punti più critici era la mancata predisposizione del piano economico-finanziario del principale servizio affidato all'azienda da parte dell'organo amministrativo della stessa, con rilevazione di un comportamento omissivo che impediva allo stesso Comune di quantificare le somme da trasferire all'organismo partecipato.

La revoca
A seguito di questo e di altri comportamenti valutati come ostruzionistici, il Sindaco ha revocato l'incarico al presidente dell'azienda speciale: rispetto a tale provvedimento il Tar campano ha chiarito come la questione inerisca la revoca di un incarico di natura fiduciaria, pertanto rimessa all'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale, per il quale l'unico criterio di riferimento è costituito da quello politico - amministrativo riferibile all'organo di vertice.
La sentenza evidenzia, di conseguenza, come non sia richiesta per la revoca - così come per l'affidamento dell'incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati.
La fonte regolamentare del potere di revoca si rinviene, peraltro, nelle disposizioni dello statuto dell'azienda speciale (che, nel caso specifico, disciplinava dettagliatamente il percorso) e il venir meno del particolare rapporto giustifica l'adozione del provvedimento di revoca, senza che la stessa assuma connotazione sanzionatoria.

La sentenza del Tar Campania n. 1379/2019

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