Appalti

Definizione di società in controllo pubblico al vaglio della Sezione Autonomie

di Marco Rossi

Con la deliberazione n. 57/2019, la Sezione regionale di controllo dell'Umbria ha devoluto al Presidente della Corte la valutazione dell'opportunità di attivare la Sezione delle Autonomie per determinare se, in presenza di più Comuni che detengono complessivamente più del 50% di una società (senza che, però, nessuno di essi raggiunga autonomamente la soglia), quest'ultima possa essere definita a «controllo pubblico».

La norma
La questione è di fondamentale importanza, soprattutto alla luce della circostanza che l'individuazione del controllo pubblico determina l'assoggettamento della stessa società a numerosi vincoli contenuti nella disciplina del Dlgs 175/2016 che, in assenza della qualificazione, non troverebbero applicazione. L'articolo 2359 del codice civile, richiamato proprio dal Tusp, infatti, fa riferimento al controllo non solo societario ma anche solitario, rendendo rilevante la partecipazione di una (singola) società in un'altra società a prescindere dalla partecipazione detenuta da altri soggetti.
Nel Dlgs 175/2016, in particolare, è specificato sia che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo sia che si intende come società a controllo pubblico la realtà in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo.

La giurisprudenza
Proprio valorizzando questo aspetto, la Sezione regionale di controllo della Liguria (parere n. 3/2018 sul Quotidiano degli enti e della Pa del 1° febbraio 2018) aveva ritenuto sussistere la fattispecie del controllo anche se le partecipazioni degli enti pubblici erano frazionate e nessuna raggiungeva il 50% (non erano neppure in essere patti parasociali e previsioni statutarie per affermare il controllo congiunto).
Analoghe conclusioni aveva raggiunto la Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna (parere n. 43/2018), la quale aveva rilevato come il controllo pubblico sussista anche quando più pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza del capitale sociale e si coordinino tra loro pur in assenza di accordi formali (ossia attraverso comportamenti concludenti). Nella stessa direzione (oltre a un parere della Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige, Sede di Bolzano – n. 8/2018), in più, si era espressa la struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Mef (nota di orientamento del 15 febbraio 2018), affermando che il controllo disciplinato dall'articolo 2359 del codice civile può essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse.
In senso opposto, invece, si è indirizzato il Tar Veneto (sentenza n. 363/2018, confermata dal Consiglio di Stato sul Quotidiano degli enti e della Pa del 7 maggio 2018), il quale ha annullato le deliberazioni adottate da alcuni Comuni, relativamente alla detenzione di una partecipazione estremamente frazionata, in considerazione della inadeguatezza delle motivazioni addotte a supporto della sussistenza di un «interesse generale» a mantenere la partecipazione in una società, nei cui confronti gli enti non potevano garantire un controllo congiunto.

Il rinvio alla Sezione delle Autonomie
Si pone quindi l'esigenza, secondo la Sezione regionale di controllo dell'Umbria di adottare una pronuncia di orientamento per stabilire se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici, allo scopo di chiarire definitivamente la portata delle disposizioni.
In effetti, la problematica è piuttosto diffusa e sentita e assume rilevanza decisiva per stabilire la natura delle singole società e chiarire regole e vincoli a cui devono essere sottoposte, considerando che la configurazione di "controllo" è, da questo punto di vista, assolutamente decisiva. Un chiarimento definitivo eviterebbe le numerose incertezze in cui si trovano molte società (e i soggetti, privati o pubblici, che rivestono il ruolo di soci) e garantirebbe un'applicazione più coerente del Tusp, che forse avrebbe dovuto introdurre la distinzione tra società pubbliche e società in controllo pubblico definendo per ciascuna tipologia una diversa disciplina.

La delibera della Corte dei conti Umbria n. 57/2019

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