Appalti

Telefonia mobile, diritto d'accesso in relazione a specifici e personali disservizi

di Emanuele Guarna Assanti

In capo ad un utente di un gestore di telefonia mobile, che ha subito un disservizio, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti relativi alle modalità di svolgimento del servizio di telefonia mobile, soprattutto quando l’istanza è correlata alla coltivazione di reclami o azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale. Occorre però stabilire se la specifica attività rientri nel concetto di servizio pubblico. Lo afferma il Tar Catanzaro con sentenza n. 532/2019.

Il fatto
La vicenda in esame vede un utente del servizio di telefonia mobile offerto da un gestore di telefonia chiedere, al fine di intentare azione risarcitoria, al suddetto gestore gli atti relativi all’interruzione del servizio sull’utenza mobile a lei intestata.
A seguito di mancata risposta all’istanza, la ricorrente impugna il silenzio rifiuto.
Il gestore si costituisce in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, prodromica a controllo generalizzato (difettante quindi delle necessarie condizioni dell’azione), e chiedendo nel merito il rigetto per difetto dei presupposti di cui all’articolo 22 e seguenti della legge n. 241/1990 in quanto:
- il gestore di telefonia non può ritenersi rientrante nel novero delle Pubbliche amministrazioni, eccezion fatta per l’attività di servizio universale non riscontrabile nella specie;
- la documentazione richiesta non rientra nel concetto di documento amministrativo.

La decisione
Preliminarmente il Tar, afferma che, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, il ricorso di accesso (come prima di esso l’istanza di accesso) risulta ammissibile in quanto riguarda documenti dettagliati relativi ad uno specifico e personale disservizio. Non vi è dunque indeterminatezza della domanda.
Nel merito, si rileva che l’istanza non cela alcun controllo generalizzato, ma mostra invece la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione dei documenti ai fini della coltivazione di reclami o azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale.
Tuttavia il Tar rigetta il ricorso.
Risulta assorbente la considerazione per la quale il gestore di telefonia mobile non ha l’obbligo di ostensione dei documenti richiesti giacché essi non afferiscono alla parte di servizio universale svolta dalla medesima.
Ai sensi del criterio misto soggettivo-oggettivo, occorre stabilire, poiché nella specie ci si trova di fronte a un soggetto privato, se esso stia svolgendo una attività di pubblico interesse.
La telefonia mobile, nel vigente ordinamento, è attività in concorrenza regolamentata, nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (articoli 53 e seguenti, Codice comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili.
Dunque solo per le attività sussumibili nel servizio universale possono riscontrarsi i concetti di attività di pubblico interesse o gestione di pubblico servizio di cui agli articoli 22 lett. e) e 23 della legge n. 241/1990, per le quali vi è obbligo della società a consentire l’accesso e la telefonia mobile non rientra tra esse.

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